IL FASCINO DISCRETO DEL PORTO RICO, IL PARADISO FISCALE AMERICANO
Piero Salussolia P.A., Dott.ssa Federica Magni
L’isola di Porto Rico racchiude nei suoi stretti confini un enorme patrimonio storico-culturale. La sua capitale, San Juan, rappresenta la città più antica sotto la giurisdizione degli Stati Uniti d’America.
Inoltre, Porto Rico, insieme alle Isole Vergini Americane, Samoa Americana, Guam e le Isole Marianne Settentrionali, rappresenta uno dei cinque territori non-incorporati agli Stati Uniti. La principale conseguenza che deriva da questo suo status giuridico è quella di garantire, ormai dal lontano Marzo 1917, a coloro che nascono sull’isola la cittadinanza Americana; in virtù di tale riconoscimento, i portoricani possono ottenere il passaporto Americano e recarsi liberamente negli Stati Uniti. Tuttavia, gli stessi portoricani sono soliti definirsi “cittadini americani di seconda-classe” dal momento che, ad oggi, non hanno alcun rappresentante al Congresso, nè possono votare nelle elezioni americane. La strategica posizione dell’isola, tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico, la rende estremamente attraente, non solo da un punto di vista turistico, ma anche, aspetto assai rilevante, per gli investitori che desiderano estendere i propri orizzonti all’intero continente Americano.
Tale articolo si pone l’obiettivo di chiarire gli aspetti principali che un potenziale investitore dovrebbe conoscere e debitamente considerare prima di intraprendere i propri rapporti commerciali a Porto Rico. Infatti, l’isola, seppure territorio non-incorporato degli Stati Uniti e, per questo, generalmente sottoposto alle leggi federali, è considerato a tutti gli effetti una “foreign country” sotto il profilo fiscale.
In primo luogo, si consideri che, al fine di rendere l’isola concretamente attraente per gli investitori stranieri, si sono susseguite negli anni una serie di disposizioni fiscali estremamente accattivanti. Tra queste, l’Individual Investor Act (“Act 22”) entrato in vigore nell’anno 2012, ha cercato di attrarre nuovi residenti sull’isola (al fine di contrastare il graduale esodo dall’isola e sviluppare l’economia del paese) prevedendo una quasi totale esenzione dalle imposte portoricane sul reddito per coloro che sono bona fide residenti sull’isola. Tale esenzione, allo stato attuale, è stata prevista perlomeno sino al 31 Dicembre 2035.
Tuttavia, l’acquisizione dello status di persona fisica residente a Porto Rico richiede il rispetto di severi requisiti.
In primo luogo, coloro che non hanno vissuto a Porto Rico negli ultimi quindici anni, sono chiamati a trascorrere sull’isola almeno 183 giorni all’anno, non possono possedere all’estero un immobile nell’anno fiscale in cui viene chiesta l’esenzione e non possono presentare contatti significativi con un altro paese estero. Inoltre, i soggetti interessati non devono aver risieduto sull’isola nei sei anni antecedenti l’entrata in vigore dell’Act 22.
Risulta evidente come, ottenere l’esenzione fiscale attraverso l’acquisizione della residenza sull’isola, non sia affatto semplice e privo di implicazioni sostanziali per il richiedente; in primis, la necessità di trasferirsi fisicamente a Porto Rico.
Cosí, se l’ipotesi descritta si rivela estremamente vantaggiosa per i cittadini Americani (i quali, salvo l’isolata eccezione sopra descritta, sono sempre sottoposti a tassazione in base alla propria cittadinanza – al pari di Corea del Nord e Libia – su base mondiale), lo stesso non può dirsi per gli investitori internazionali che possono invece beneficiare della residenza in paesi con regimi fiscali agevolati senza la necessità di dover dimostrare una permanenza continuativa nel paese di riferimento.
Pertanto, occorre individuare, se possibile, una o più alternative che consentano anche agli investitori internazionali di poter usufruire delle agevolazioni fiscali introdotte a Porto Rico, senza la necessità di dover essere fisicamente presenti sull’isola. A tal fine, l’Export Services Act (“Act 20”), ha previsto la possibilità, senza dubbio più allettante, di costituire una società portoricana per la fornitura di servizi e prodotti (nei limiti previsti ex lege) nei confronti di una clientela internazionale. In questo modo, i redditi prodotti dalla nuova società portoricana per l’attività resa a beneficio di persone fisiche non residenti sull’isola e/o entità giuridiche estere sono sottoposti alla vantaggiosissima tassazione del 4%. In un secondo ma, non necessario, momento, qualora i dividendi fossero distribuiti ad un socio residente bona fide sull’isola, quest’ultimo, sulla base e nei limiti di quanto statuito dal menzionato Act 22, potrebbe altresí qualificarsi per una quasi totale esenzione dalla tassazione.
Risulta cosí evidente che, anche se i soci della nuova società portoricana non avessero, almeno in un primo momento, intenzione di acquisire lo status di persona fisica residente a Porto Rico, potrebbero sin da subito godere di una tassazione estremamente favorevole del 4% ed, eventualmente, decidere di trasferirsi fisicamente a Porto Rico nell’anno in cui la società decide di procedere alla distribuzione dei dividendi.
Tuttavia, affinchè sia possibile usufruire del regime fiscale agevolato sancito dall’Act 20, la società costituita a Porto Rico dovrà rispettare determinati requisiti.
In primo luogo, essa dovrà presentare il proprio progetto, correlato della necessaria documentazione, incluso un dettagliato elenco dei servizi resi dalla società, una stima del volume di affari, il numero dei dipendenti, indicazione delle buste paga ecc., al Dipartimento di Sviluppo Economico e del Commercio di Porto Rico (conosciuto con la sigla DEDC) al fine di ricevere espressa autorizzazione da parte dell’ente governativo. Inoltre, essa dovrà necessariamente registrare una sede fisica nell’isola e contare almeno tre lavoratori dipendenti a tempo pieno che siano persone fisiche residenti a Porto Rico entro sei mesi dall’inizio della attività; i dipendenti dovranno divenire cinque entro due anni.
Si consideri sin d’ora che al titolare della società non è richiesto di risiedere fisicamente a Porto Rico; tuttavia, nell’ipotesi in cui il titolare della compagnia fosse uno dei cinque lavoratori assunti a tempo pieno e desiderasse sin da subito, o anche solo in prospettiva futura, usufruire dell’esenzione personale ai sensi dell’Act 22, dovrebbe assicurarsi di dedicare quantomeno l’80% del suo tempo agli affari della società e ricevere uno stipendio di almeno $ 350,000.
Tra i servizi che si qualificano ex Act 20 possono essere annoverati a titolo esemplificativo servizi di ricerca e sviluppo, pubblicità, elaborazione dati e call center, consulenza scientifica, amministrativa, informatica e di marketing, sviluppo di programmi informatici, servizi d’istruzione e formazione, servizi ospedalieri e di laboratorio, servizi di investimento bancario, magazzini, centri distribuzione ed assemblaggio di prodotti, vendita online di prodotti per uso al di fuori dell’isola, nonchè ogni altro servizio approvato dal Dipartimento dello Sviluppo Economico e del Commercio di Porto Rico. A ciò si aggiunga la possibilità, espressamente prevista dall’Act 20, di stabilire sull’isola “international trading companies”, ovvero società internazionali che abbiano come principale attività quella di acquistare e vendere prodotti, purchè il consumo degli stessi avvenga al 100% al di fuori dell’isola. Al fine di qualificarsi come “export service” ai sensi della disposizione normativa l’attività non deve avere nessuna connessione diretta con Porto Rico. Infine, si consideri che la società potrà indifferentemente seguire il modello di una Corporation o di una Limited Liability Company sulla base delle disposizioni in uso nella maggioranza degli Stati Americani.
Questi alcuni degli aspetti che un investitore internazionale dovrebbe considerare prima di allargare i propri orizzonti verso Porto Rico, un territorio che, ad oggi, si presenta come un vero e proprio nuovo paradiso fiscale. Tuttavia, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, è sempre raccomandabile rivolgersi ad un esperto in materia di investimenti al fine di poter valutare in via preventiva se l’attività ed i servizi esportati tramite un’eventuale società costituita a Porto Rico potrebbero qualificarsi per il regime fiscale agevolato previsto dalla normativa in materia.
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Founded in 1994 by Piero Salussolia, Piero Salussolia P.A. provides specialized, dedicated service to an international clientele on International and Domestic Tax and Estate Planning, Real Estate and Corporate Law, Intellectual Property, Commercial and Civil Law.
Born in Alice Castello, Italy, Piero Salussolia has been practicing law in the United States and is a member of the Florida since 1985 and California Bars since 1984. Piero Salussolia was a member of the Florida Tax Section (where he served as Vice Chairman of the Foreign Tax Committee from 1989 to 1992) and the Florida International Law Section. Piero Salussolia was a founder of the Italy-American Chamber of Commerce, South East Chapter, where he served as Executive Vice President. Piero Salussolia graduated from the Universitá Degli Studi, Turin, Italy, with a doctorate degree in Political Science. He received his Master’s degree in Political Science from San Francisco State University, his Juris Doctor from the University of San Francisco and his Master in Taxation from New York University. He started his legal career with a prominent Miami law firm and subsequently joined the local office of a leading worldwide firm where he became an international partner concentrating in International Tax Law. For his services to the Italian community, Piero Salussolia has been knighted by the Italian Republic. Piero Salussolia is fluent in Italian, Spanish and French.
Il “rent to buy” e la sua disciplina nell’ordinamento italiano (parte 1): profili generali della figura contrattuale
Avv. Riccardo Perona (Studio legale Giannone, Torino)
- – Il presente contributo introduce all’analisi – che verrà ulteriormente sviluppata in articoli successivi – dell’istituto contrattuale del cosiddetto “rent to buy”, di derivazione anglosassone e in tempi relativamente recenti recepito anche nell’ordinamento italiano, dapprima ricorrendo a una combinazione di alcune forme contrattuali tipiche previste dal codice civile e successivamente, sebbene in forma in parte differente, attraverso la disciplina ad hoc di una nuova tipologia di contratto.
In particolare, in questa prima parte si introdurranno le caratteristiche generali dell’istituto a partire dalle sue radici anglosassoni, riservando a successive analisi più approfondite le forme specifiche attraverso le quali la figura in esame è stata recepita nell’ordinamento italiano.
- – Come l’espressione inglese suggerisce, il “rent to buy” è una forma di accordo volta – nei suoi termini essenziali – ad “affittare per comprare” o alla “locazione con fine di acquisto”.
Più nel dettaglio, negli ordinamenti anglosassoni tale figura, anche conosciuta come “rent to own” o “lease-purchase agreement”, consente la locazione o l’affitto di un bene in cambio di un canone settimanale o mensile con la successiva possibilità di acquisto del bene medesimo.
La detta tipologia contrattuale differisce da forme di accordi simili proprio per la possibilità di acquisto come alternativa alla semplice restituzione del bene (che pur fa terminare il contratto).
Nei detti ordinamenti, il contratto in esame viene utilizzato tanto per beni mobili quanto nel settore immobiliare. In quest’ultimo ambito, anzi, la figura ha avuto particolare fortuna e ha trovato discipline più specifiche.
- – Come emerge da quanto detto, il “rent to buy” si caratterizza dunque, in sintesi, come una modalità di regolazione dei rapporti patrimoniali attraverso la quale, anzitutto, un determinato bene di proprietà di un soggetto viene messo nella disponibilità di un altro soggetto.
Tale soggetto, però, non acquista immediatamente la proprietà del bene medesimo, ma solo il suo utilizzo, in cambio della corresponsione di un determinato compenso e per lo meno per un determinato periodo. Al termine dello stesso, tuttavia,il locatario potrà acquistare il bene, avendo già corrisposto una parte del prezzo complessivo per il passaggio di proprietà attraverso i canoni nel frattempo versati.
Detti canoni, come facilmente si intuisce, saranno dunque più alti dei normali canoni di locazione, in quanto negli stessi sarà già incorporata – oltre al corrispettivo per l’immediato godimento della cosa – una parte del prezzo di vendita del bene in questione.
- – Volendo sviluppare un’analisi maggiormente dettagliata dal punto di vista dogmatico, è possibile osservare agevolmente come il contratto di “rent to buy” riunisca in sé le caratteristiche di due differenti contratti con cui il giurista italiano, e in generale continentale, è maggiormente abituato a relazionarsi.
In questo senso, da un lato, si ha un semplice contratto di locazione, così come definito dall’art. 1571 del codice civile, a mente del quale “la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
Dall’altro lato, invece, si presenta un più articolato contratto preliminare di vendita futura, per lo più con patto d’opzione ex art. 1331 c.c. Detto altrimenti, si tratta di un normale preliminare di vendita, che non prevede tuttavia, o non prevede necessariamente, un impegno vincolante alla stipulazione del definitivo, ma riserva al locatore la decisione sulla possibilità di procedere o meno all’acquisto.
- – Come è evidente, dunque, l’ordinamento italiano, trovandosi a recepire, in tempi relativamente recenti, la forma contrattuale del “rent to buy”, ha dovuto inevitabilmente considerare, come punto di partenza, i menzionati istituti e la relativa disciplina.
Non sorprende, pertanto, che in un primo momento tale inedita tipologia contrattuale sia stata elaborata “combinando” le figure tipiche già note al nostro sistema giuridico, pur dando poi luogo a successivi interventi legislativi più specifici.
Su questa particolare ricezione in Italia del “rent to buy” e sulla regolamentazione dello stesso si tornerà più in dettaglio nei prossimi contributi.
Trust e Fondazioni a Malta.
Dott. Raffaele Piu
Malta offre una miscela unica di elementi che fonde diritto civile e common law di stampo anglosassone, intersecandoli tra loro in un sistema legislativo distintamente ibrido. Precedentemente all’adozione del Trusts and Trustees Act (Legge in materia di Trust e di Amministratori Fiduciari) nel 2004, i trust venivano in un certo senso considerati come un anatema del sistema legale nazionale, così come ad oggi vengono percepiti in altri paesi basati tradizionalmente sul diritto civile. Dal 2004, tuttavia, l’industria dei trust ha avuto uno slancio con l’incremento del valore dei benefici commerciali e della legge privata, finalmente considerati fattori fondamentali per stimolare ulteriormente la crescita finanziaria. Un ulteriore arricchimento del sistema legale maltese è arrivato nel 2007 con la promulgazione di una legislazione globale che regola le fondazioni sia in ambito pubblico che privato.
Una legge unica sui trust.
La legge maltese in materia di trust, basata sulla Trust (Jersey) Law del 1984 consente la formazione di trust con beneficiari, fissi o discrezionali, oltre che la formazione di trust a scopi benefici. Ai sensi della legge maltese non sono consentiti trust con altre finalità. Un trust può essere istituito per operare inter vivos, ovvero finché i fondatori sono in vita o, in alternativa, causa mortis, nel caso in cui uno dei fondatori deceda. In questo modo, il trust fornisce uno strumento efficacemente flessibile per la pianificazione della successione. Negli anni ha offerto soluzioni a una vasta gamma di situazioni in cui il tradizionale diritto civile era carente di soluzioni adeguate e necessarie per soddisfare situazioni particolari. La redazione e preparazione del trust sono realizzate su misura per soddisfare le necessità particolari del caso in questione. In qualsiasi scenario, il trust offre comunque i benefici intrinseci all’istituto stesso del trust elencati più in specifico a seguire:
- La compensazione dei beni costituiti nel trust.
- Le responsabilità fiduciarie dell’amministratore fiduciario.
- L’acquisizione di diritti patrimoniali applicabili dai beneficiari.
I trust maltesi possono essere di natura privata o commerciale e, in entrambi i casi, coinvolgono una persona (il “trustee” o “amministratore fiduciario”) che detiene la proprietà per gli interessi altrui. Il punto fondamentale del trust è la proprietà fiduciaria assegnata al trustee. Può essere nominato un Protettore dal fondatore per esercitare il controllo e il fondatore può comunicare attraverso “lettere d’auspici” con il trustee per mantenere un canale di comunicazione tra tutte le parti interessate. Il codice maltese fornisce una regolamentazione dettagliata dell’istituto del trust così come definisce sotto l’aspetto legislativo gli obblighi fiduciari che definiscono le relazioni nel contesto del trust.
I trust privati si occupano degli interessi di soggetti privati, inter vivos o causa mortis. Sono fondati in contesti familiari e sono creati su misura per adattarsi a specifiche configurazioni. Nella pianificazione della successione, il trust è in grado di essere modellato a seconda delle particolari situazioni, con soluzioni dinamiche possibili nella misura in cui si combinano disposizioni inter vivos e causa mortis, consentendo al fondatore di organizzare l’intera pianificazione della sua successione. Al fine della costituzione di trust privati, i trustee possono essere membri della famiglia del fondatore o in alternativa, trustee professionali, con regolare licenza dell’amministrazione dei servizi finanziari di Malta.
D’altra parte, i trust commerciali spaziano dai trust di garanzia, che possono operare congiuntamente all’elaborata legge privata sulle garanzie esistente a Malta, ai trust utilizzati nella costituzione di schemi di investimento collettivi sino ai trust usati nel contesto dell’offerta di titoli di garanzia. Nel caso di trust commerciali si consente un più ampio grado di flessibilità del trust dal momento che i termini dello stesso sono determinati dall’atto del trust ad hoc che riflette l’accordo contrattuale tra le parti, mentre al contempo sottolinea la garanzia e la certezza richieste nel contesto commerciale. La regolazione dei trust commerciali è specializzata e conosce i bisogni del mondo commerciale; essa ha contribuito alla proliferazione dei trust in questo settore. I trustee professionali sono utili nelle lavorazioni di trust commerciali in quanto coniugano i benefici del trust con l’espediente commerciale per il vantaggio finale delle parti all’interno delle transazioni.
Fondazioni a Malta.
Nel sistema legislativo maltese le fondazioni esistono da tempo immemore, in quanto tipiche del sistema basato sulla legge civile. Nel 2007 è stato aggiunto un Secondo Allegato al Codice di Procedura Civile maltese nel momento in cui si è elaborata la legge relativa alle fondazioni. Una fondazione è definita come un’organizzazione consistente in un patrimonio costituito dal fondatore ed i cui beni sono destinati a soddisfare un fine che può essere a beneficio di una persona designata o di una classe di persone (le cosiddette “fondazioni private”) oppure per la soddisfazione di uno scopo specifico (beneficienza, filantropia o altri fini sociali o no-profit – le cosiddette “fondazioni con finalità”).
Come regola generale, una fondazione non può essere costituita per soddisfare scopi commerciali, sebbene la legge maltese consenta le seguenti eccezioni:
- una fondazione può essere il proprietario passivo della proprietà commerciale o un azionista in un’impresa a scopo di lucro, un franchising, un marchio di fabbrica o un bene fonte di guadagno, come anche una barca;
- la fondazione può operare come veicolo di investimento collettivo ed emettere unità per gli investitori relativamente alle holding passive di un comune insieme di beni;
- la fondazione può essere usata come veicolo per la cartolarizzazione. Le leggi maltesi richiedono ad una fondazione di essere costituita in forma scritta, con atto pubblico nel caso di fondazioni inter vivoso, qualora si intenda operare causa mortis, attraverso un testamento pubblicato secondo le disposizioni delle leggi maltesi.
Dopo la registrazione di una fondazione nel Registro delle persone giuridiche, essa è investita di personalità giuridica separata e trae vantaggio anche dal concetto di responsabilità limitata che spesso è associato alla legislazione aziendale. Il fondatore che costituisce la fondazione, deve nominare uno o più amministratori con l’incarico di gestire e salvaguardare il patrimonio. Dovrebbe anche essere nominato un consiglio di supervisione che supervisioni le azioni degli amministratori.
La decisione di costituire un trust o una fondazione deve essere sempre basata sull’apprezzamento profondo delle caratteristiche dell’istituto prescelto, in base al caso in questione. Nell’offrire titoli a garanzia, situazione tipica delle giurisdizioni che si basano sul common law, e nelle offrire fondazioni, tipiche delle giurisdizioni che si basano sul diritto civile, il sistema legale maltese è orgoglioso di poter offrire una vastissima gamma di opzioni agli investitori.
Family office & governance.
La ristrutturazione del patrimonio familiare è diventata una delle aree di specializzazione dei professionisti del settore dei servizi finanziari e Malta, con la sua crescente reputazione quale centro di servizi finanziari interdisciplinari, si sta confermando una giurisdizione affascinante in ambito di family governance. I professionisti dei servizi finanziari a Malta si occupano dei clienti e delle loro future generazioni grazie al ricco numero di istituti legali disponibili nel diritto nazionale e con l’adozione di soluzioni apposite nelle relative giurisdizioni. Temi quali la strutturazione dei beni, il trasferimento dei beni familiari, la pianificazione della successione e la protezione della ricchezza sono considerati in una prospettiva globale per poter ideare una struttura di governance efficace. Questo è il risultato ottenuto con l’adozione di soluzioni su misura, società holding, trust o fondazioni, fondi di investimento, servizi di sede legale, direzione societaria e di un’ampia scelta tra le altre opzioni disponibili nel robusto regime legale maltese.
AFFARI IMMOBILIARI DEL MESE
ITALIA
Villa storica, legnano – italia
Villa GRAZIA, Forte dei Marmi – italia
Apt in Villa CERESA, BArdonecchia – italia
Apt. in PAlazzo Balestra, Roma – italia
Bagno MArechiaro, Forte dei Marmi – Italia
COSTA AZZURRA
Villa las lilas, Costa azzurra – Francia
REPUBBLICA DOMINICANA
Villa con Piscina, La Estancia Golf Resort – La Romana
Villas & Townhouses, Bayahibe
MIAMI
Apt Gran PAraiso, miami – florida
Coconut Dr, Fort myers – Florida
Daytonia Rd, Miami – Florida
Apt. Jefferson Av, Miami – Florida
MAIORCA
Apt. PUERTO PORTALS, MAIORCA – SPAGNA
LONDRA
Bristol House, Chelsea – Londra
ALTA RENDITA USA
DIAPASHOME CORE BUSINESS
FRANCHISING IN USA
gelateria italiana
TAX LIENS & DEEDS CERTIFICATES
I nostri clienti investono negli Usa con DiapasHome in “Tax Liens or Tax Deeds Certificates” con un rendimento annuo minimo del 10% sull’investimento. L’investimento ha per garanzia (secondo le leggi di ogni singolo stato americano) le stesse proprietà immobiliari sulle quali le Contee degli Usa hanno emesso il gravame fiscale.
Scoprite come DiapasHome sviluppa per i suoi clienti l’investimento in “Tax Liens e Deeds” (gravami fiscali) negli Stati Uniti d’America.
Seguite la presentazione sotto o fate scorrere le slides.
Investimenti alberghieri negli usa
CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO
Le opportunità in acquisizioni alberghiere sono selezionate dal Gruppo in base a posizione, marca, e ritorno potenziale. Ogni acquisizione è attentamente analizzata dall’Investment Committee e deve soddisfare indici di rendimento rigorosi, condizione che ha consentito il successo del Gruppo nel corso degli anni.
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Ogni progetto viene selezionato in modo tale da generare dividendi medi annui sopra la soglia del 10% e un IRR netto a fine progetto superiore al 15%.
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Quota minima per investimento: $ 100,000.00
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L’orizzonte temporale d’investimento va dai 3 ai 10 anni. Viene anche consentita l’opportunità di exit anticipato rispetto alla scadenza prefissata.
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Le strutture alberghiere devono essere localizzate in aree degli USA in espansione o in mercati strategici con elevate barriere all’ingresso.
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Gli alberghi devono essere affiliati a un top brand, con un consolidato sistema di prenotazioni (i.e. Hilton, Sheraton…).
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Gli alberghi devono generare un solido flusso di cassa, e avere potenziale di miglioramento.