Visualizza la newsletter email del Trade Journal Febbraio 2016
Investimenti negli Stati Uniti – parte I
PIERO SALUSSOLIA P.A.
Gli investimenti degli stranieri negli Stati Uniti (“USA”) stanno incrementando sensibilmente grazie soprattutto alla politica liberale del governo, alla stabilità del sistema economico e al regime fiscale favorevole, anche se a volte un po’ complesso. Premesso che gli Stati Uniti sono composti da 50 Stati, ognuno con una propria legislazione statale che coesiste con la legge federale, i fattori da prendere in considerazione quando si intende investire negli Stati Uniti sono la normativa societaria dello Stato nel quale si intende operare e la legislazione federale.
Nell’ambito di questo articolo verranno fornite nozioni di carattere generale sulle possibili forme di investimento – con particolare attenzione al settore immobiliare americano – e il relativo impatto fiscale per ciascuna forma di investimento. Considerata la vastità della materia, questo articolo verrà suddiviso nelle seguenti quattro parti e analizzerà le possibili strutture di investimento sotto tre prospettive:
1. investimenti effettuati dalle persona fisiche (imposte federali)
2. investimenti effettuati dalle persone fisiche (imposte statali e di successione)
3. investimenti attraverso una società statunitense
4. investimenti attraverso una società straniera
Come regola generale, senza prendere in considerazione le tasse sulla proprietà (Real Estate Property Taxes), negli Stati Uniti esistono quattro imposte di base collegate agli investimenti:
1. imposta sul reddito
2. ritenuta sui redditi fissi o determinabili, annuali o periodici
3. imposte sulla plusvalenza
4. imposte di successione
Al fine di analizzare le imposte sul reddito e’ necessario comprendere quando uno straniero viene considerato come residente fiscale negli Stati Uniti. Uno straniero viene considerato residente ai fini fiscali se possiede la residenza permanente negli Stati Uniti (la c.d. Green Card) o nell’ipotesi in cui lo stesso dovesse superare il c.d. Substantial Presence Test, di cui al codice fiscale americano del 1986 e s.m.i.. Uno straniero si considera avere una “Presenza Rilevante” negli Stati Uniti laddove in un anno di calendario sia fisicamente presente negli Stati Uniti per almeno 31 giorni, e se nello stesso anno solare (c.d. anno solare combinato), possa essere considerato presente negli Stati Uniti per un totale di almeno 183 giorni negli ultimi 3 anni, calcolati secondo la formula che segue. Ogni giorno di presenza negli Stati Uniti durante l’anno solare corrente combinato conta come un giorno, ciascun giorno dell’anno precedente conta come un terzo e ciascun giorno dell’anno ancora precedente, conta come un sesto di giorno.
Substantial Presence Test
Straniero residente ai fini fiscali:
Anno 2013 – Formula 100% – Giorni negli USA 120 – Giorni di residenza 120
Anno 2012 – Formula 33,33% – Giorni negli USA 150 – Giorni di residenza 50
Anno 2011 – Formula 16,66% – Giorni negli USA 120 – Giorni di residenza 20
Totale 190.
Quindi, per non avere una “Presenza Rilevante” e di conseguenza non essere considerato residente fiscale non bisognerebbe superare una media di 120 giorni di presenza annua. La regola generale vuole che lo straniero residente ai fini fiscali dichiari i redditi e paghi le imposte negli Stati Uniti indipendentemente dal Paese nel quale i redditi sono stati generati. In questo caso, al fine di evitare il regime della doppia imposizione fiscale, lo straniero generalmente acquisisce un credito d’imposta rispetto a quanto ha provveduto a corrispondere nel Paese straniero. Lo straniero non residente fiscale, in linea di principio, deve pagare le imposte esclusivamente rispetto ai redditi generati attraverso un’attività imprenditoriale o di lavoro negli Stati Uniti (Engaged in trade of business in the United States). In quest’ultimo caso, ossia redditi provenienti dal c.d “Engaged in trade of business in the United States”, lo straniero non residente ai fini fiscali sarà soggetto allo stesso regime fiscale del contribuente statunitense. La tabella che segue si applica ai coniugi che presentato la dichiarazione dei redditi congiuntamente:
$17,850 o meno = 10%
da $17,851 a $72,500 = 15%
da $72,501 a $146,400 = 25%
da $146,401 a $223,050 = 28%
da $223,051 a $398,350 = 33%
da $398,351 a $450,000 = 35%
da $450,001 e oltre = 39.6%
In questa ipotesi, si determina il reddito netto (reddito lordo al netto delle deduzioni) e si provvede ad effettuare la dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento adottando il modulo 1040 NR meglio conosciuto come Dichiarazione dei redditi per stranieri “non residenti negli Stati Uniti“. Al fine di effettuare la suddetta dichiarazione il contribuente straniero deve richiedere all’Internal Revenue Service (IRS) un codice di identificazione delle imposte il c.d. “Individual Taxpayer Identification Number” o “ITIN“. Il 22 giugno, 2012 sono divenute effettive le modifiche che l’IRS ha apportato alla procedura di richiesta del numero ITIN. Queste ultime prevedono che, al fine di ottenere il suddetto numero, si debba presentare all’IRS copia conforme del proprio passaporto, rilasciata dall’autorità che ha emesso lo stesso. Diversamente, laddove il reddito prodotto dal contribuente straniero negli Stati Uniti, abbia una natura passiva, sia fisso o determinabile, annuale o periodico (Fixed or determinable, annual or periodical income “FDAPI”), ossia non risulti essere stato generato da alcuna attività imprenditoriale o commerciale continuativa eseguita dal contribuente sul territorio – tale reddito è imponibile con l’aliquota forfettaria del 30%, si fa salva ogni eventuale diversa disposizione di cui al relativo trattato internazionale. In quest’ultima ipotesi al contribuente non è concessa alcuna forma di deduzione ed è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. A titolo di esempio, si riportano le disposizioni di cui all’art.10 “Dividendi” e all’art.11 “Interessi” della “Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali” siglata dall’Italia e dagli USA in data 25 agosto 1999, ratificata con L. n.20 del 3 marzo 2009 ed entrata in vigore il primo gennaio 2010 (la “Convenzione“).
La Convenzione prevede che l’effettivo beneficiario dei dividendi, non residente negli USA, sia soggetto al pagamento della relativa imposta che varia dal 5% al 15% – da calcolarsi in relazione alla percentuale relativa di azioni societarie possedute – dell’ammontare lordo dei dividendi. Con riferimento agli interessi all’art. 11 della Convezione si dispone che l’effettivo beneficiario degli stessi, non residente negli USA, sia soggetto al pagamento di un’imposta che non può eccedere il 15% dell’ammontare lordo degli interessi. E’ possibile scegliere di applicare questo stesso regime ai redditi generati dalla locazione di proprietà. In questo caso il locatario diviene sostituto dell’imposta che grava sullo straniero e, pertanto, responsabile della ritenuta e del relativo versamento d’imposta presso l’IRS. Diversamente, è consentito al contribuente straniero scegliere, per i redditi generati dalla locazione di proprietà, il regime fiscale che si applica nel caso dei redditi prodotti attraverso un’attività imprenditoriale o di lavoro negli Stati Uniti (Engaged in trade of business in the United States). In quest’ultima ipotesi il regime d’imposta applicabile sarà lo stesso che si applica al contribuente statunitense (vedi la tabella che precede) e il contribuente straniero avrà diritto a tutte le deduzioni consentite, a titolo esemplificativo: le spese condominiali, le tasse sulla proprietà, le utenze, spese di riparazione della proprietà, nonche’, alcune spese di viaggio sostenute al fine di gestire la proprietà, l’ammortamento della stessa e il deprezzamento del mobilio. Lo straniero non residente, al pari del cittadino statunitense, è soggetto alle aliquote fiscali previste sulle plusvalenze a lungo termine, ossia quelle detenute per oltre un anno. E’ interessante notare la differenza tra le aliquote che seguono, relative alle plusvalenze, e quelle molto più alte di cui tabella che precede.
$72,500 o meno = 0%
da $72,501 a $450,000 = 15%
da $450,001 e oltre = 20%
La plusvalenza generata dalla vendita della proprietà sostanzialmente si calcola sottraendo dal prezzo di vendita, le spese di vendita, il prezzo di acquisto e le relative spese, nonché, le spese di riparazione e ristrutturazione. Si noti che qualsiasi guadagno, che si tratti di plusvalenza o reddito, può essere soggetto alle imposte statali cosi come verrà descritto nel prossimo articolo.
Il presente articolo contiene informazioni di carattere generale e non sostituisce in alcun modo l’assistenza di un avvocato. Vi suggeriamo di rivolgervi a un professionista per ulteriori informazioni e assistenza. L’assunzione di un avvocato è una decisione importante che non dovrebbe basarsi esclusivamente su informazioni pubblicitarie. Prima di decidere, chiedeteci di inoltrarvi informazioni scritte a titolo gratuito in relazione alle nostre qualifiche ed esperienza. La società Piero Salussolia P.A., fondata nel 1994 da Piero Salussolia, fornisce un’assistenza specializzata e personalizzata a una clientela internazionale in Diritto Tributario Internazionale e Nazionale e Pianificazione Patrimoniale, Diritto Societario e Immobiliare, Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Contrattuale, Diritto Marittimo e Diritto d’Immigrazione. Nato ad Alice Castello, Italia, Piero Salussolia esercita la professione forense negli Stati Uniti ed è un membro dell’Ordine degli Avvocati della Florida dal 1985 e della California dal 1984. Piero Salussolia è stato un membro della sezione di Diritto Internazionale e della Sezione Tributaria della Florida (dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Comitato Fiscale Estero dal 1989 al 1992). Piero Salussolia è stato socio fondatore della Camera di Commercio italo-americana South East Chapter, dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente esecutivo. Piero Salussolia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università Degli Studi di Torino, un Master in Scienze Politiche presso la San Francisco State University, una laurea in Giurisprudenza presso la University of San Francisco ed un Master in Diritto Tributario presso la New York University. L’Avvocato Salussolia ha iniziato la sua carriera presso un prestigioso studio legale di Miami; successivamente è entrato nella sede locale di uno studio legale internazionale di fama mondiale, di cui è diventato socio internazionale concentrandosi sul Diritto Tributario Internazionale. Per i servizi resi alla comunità italiana è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Piero Salussolia parla correntemente italiano, spagnolo, francese e inglese.
IL FUTURO DI MIAMI: TENDENZE URBANISTICHE DELLA CITTA’
ALESSANDRA GIFFUNI
Nel 2014, Florida ha superato New York ed è diventato lo stato americano con la piu’ alta densita’ di popolazione, con 19,89 milioni di residenti. La contea di Miami-Dade ha 2,6 milioni di abitanti ed accoglie 15 milioni di visitatori all’anno. Miami è sede di oltre 1.200 aziende multinazionali, più di 100 istituzioni finanziarie, 75 consolati e 21 uffici commerciali stranieri. Inoltre, nel settore alberghiero, la città è leader in termini di tasso di occupazione, tariffe e profitti. È’ innegabile il fatto che Miami rappresenti un must per gli affari e gli investimenti internazionali. Di conseguenza, la città si reinventa in continuazione e si adatta alla propria rapida evoluzione. La tendenza principale in quasi ogni progetto privato e pubblico è l’incorporazione di uno stile di vita walk-friendly.
Gli attuali sviluppi, da Little Havana a South Beach, hanno migliorato l’esperienza dei pedoni, dei ciclisti e di tutto coloro che usano i trasporti pubblici. Queste disposizioni mettono ancora piu’ in risalto la sempre crescente effervescenza e atmosfera cosmopolita della città. Il Miami Design District è uno dei migliori esempi della trasformazione che Miami ha subito negli ultimi anni. Prima era un quartiere composto principalmente di magazzini, l’area ad oggi è una vera e proprio punto di interesse, in continua crescita, che integra marche di design, importanti collezioni e installazioni d’arte e di design e notevoli ristoranti. Similmente, il Wynwood Arts District, situato in quello che era il quartiere di magazzini e fabbriche della Greater Miami è ora sede di più di 70 gallerie d’ arte, negozi, antiquariati, bar eclettici e molto altro.
In ogni grande città ci sono sviluppi e costruzioni che ridefiniscono il suo orizzonte. La Downtown di Miami è sicuramente l’epicentro di questi nuovi sviluppi e sta rapidamente diventando lo skyline iconico della città insieme agli edifici storici Art Deco di South Beach. Due dei principali progetti previsti per questo settore sono il Grand Pedestrian Promenade Plan lungo Biscayne Boulevard e il Flagler Streetscape. Il primo sostituirebbe la strada di otto corsie, marciapiedi e parcheggi lungo Biscayne Boulevard con una zona pedonale più simile ad un parco, paragonabile al Malecón a L’Avana, Las Ramblas a Barcellona, o il Embarcadero a San Francisco. Biscayne Green, il nome previsto per il viale, includerebbe sculture, fontane, piste ciclabili, servizi pubblici e una struttura coperta, il Biscayne Green Marketplace. Quest’ultimo, proposto nel 2013, trasformerà parte della storica Flagler Street in zone pedonali. Verranno piantati querce lungo la strada ed i marciapiedi saranno allargati per favorire le aperture di bar, ristoranti e l’utilizzo dei servizi pubblici.
Mentre questi progetti sicuramente miglioreranno l’esperienza di Downtown per i visitatori e residenti, SkyRise Miami, la torre di osservazione di 430 milioni di dollari prevista dal costruttore Jeff Berkowitz, è diventato senza dubbio il progetto più atteso della città. Pensato come una versione astratta della Statua della Libertà, la struttura di 1.000 piedi sorgerà con tre ponti di osservazione, mostre interattive, montagne russe e strutture di bungee jumping. Inoltre, la torre offrirà diverse modalita’ di intrattenimento: da ristoranti di qualità ad un night club esclusivo, sala da ballo e spazi particolari per eventi. Si stima che l’iconica struttura attrarra’ 3,2 milioni di visitatori all’anno.
Nelle vicinanze di SkyRise Miami, il Museum Park, che dal 2013 possiede il Perez Art Museum Miami, sarà ulteriormente sviluppato con la costruzione nel 2016 di un ulteriore museo: Patricia and Phillip Frost Museum of Science. Direttamente di fronte a Museum Park è in costruzione One Thousand Museum, un avanguardista grattacielo futuristico creato da Zaha Hadid, una delle architette più rinomate al mondo. L’edificio, che sarà concluso per il 2017, apparirà come una scultura contemporanea contrastata da un dinamico esoscheletro bianco. Dal punto di vista architettonico, il One Thousand Museum sarà probabilmente uno degli edifici più iconici del mondo. Le residenze del complesso a sei stelle sono attualmente in vendita. I prezzi di vendita originali sono di 5.5 milioni di dollari per appartamento mentre la Penthouse è valutata circa 49 milioni di dollari.
A sud-ovest del One Thousand Museum, la 7th Street Promenade, una via piena di ristoranti, negozi e divertimenti, diventerà il cuore di Miami Worldcenter. Entro il 2017, il 7° Street Promenade collegherà l’hotel, il centro congressi ed il centro commerciale appartenenti allo sviluppo. Le residenze private a Paramount, l’edificio distintivo di Miami Worldcenter, sono attualmente in vendita da 700.000 dollari in su. La costruzione di Paramount sarà conclusa per il 2018. Adiacente a Miami Worldcenter, All Aboard Florida, il primo sistema di proprietà, gestione e mantenimento privato di trasporto ferroviario di passeggeri del paese, ha recentemente iniziato la costruzione di 3 Miami Central a Overtown. 3 Miami Central avrà 130.157 piedi quadrati di negozi, uffici e spazi commerciali. Il nuovo servizio ferroviario di passeggeri, che infine collegherà Miami con Orlando, è previsto per l’inizio del 2017.
A sud di Downtown, nel cuore del distretto finanziario, è previsto il Brickell City Centre, uno sviluppo di 1,05 miliardi di dollari con vari hotel, spazi commerciali e negozi di alta moda. Brickell City Centre diventerà presto il più grande sviluppo urbano di uso misto di Miami. Il completamento della prima fase del progetto è previsto per la fine del 2015. Un inventario limitato di appartamenti è ancora in vendita nei due palazzi residenziali, Rise e Reach, da 595.000 dollari in su.Un altro sviluppo che ha generato interesse da parte del pubblico generale è The Underline. Programmato per iniziare alla fine del 2016, The Underline consiste in un progetto disegnato per trasformare la terra sotto il metrorail in un parco lineare lungo 10 miglia che parte dalla stazione di Miami River e arriva a Dadeland South.
Nella zona di Miami Beach, i nuovi sviluppi sono in particolare i condomini di altissimo livello come Faena House, The Ritz-Carlton Residences e Peloro. Inoltre, il piano rivisitato per rifare Lincoln Road verrà presentato alla fine del 2015. Il piano, ancora in attesa di approvazione, includerebbe miglioramenti come corsie dedicate al trasporto pubblico, ristrutturazione del marciapiede con concreto e conchiglie e apertura di vie accessibili soltanto dai pedoni. Inoltre, esiste la possibilità che ci sia una ristrutturazione della Washington Avenue, mantenendo la sua atmosfera storica e culturale. Il datato Miami Beach Convention Center sarà oggetto di una ristrutturazione di 500 milioni di dollari con l’intento di attrarre più fiere ed eventi come Art Basel Miami Beach, che genera oltre 70.000 visitatori per anno e Maison & Objet Americas, rinomata fiera francese di design la cui prima edizione a Miami ha avuto luogo nel 2015.
Una moltitudine di altri progetti sono attualmente in fasi più preliminari – e in alcuni casi incerte – in diverse zone della città. Uno di questi progetti è il Resorts World Miami di Genting, che sarebbe situato nella zona della vecchia sede del palazzo del Miami Herald in Downtown; al momento il progetto rimane in stand-by a causa della non legalizzazione dei giochi d’azzardo. Un altro di questi progetti, lo stadio di Miami per il calcio di serie A, in capo a David Beckham, dovrebbe essere situato accanto a Marlins Park. In conclusione, Miami riceve persone e crea posti di lavoro più velocemente di qualsiasi altra grande città negli Stati Uniti. Il forte interesse pubblico e privato per rendere la città sempre più percorribile per i pedoni rappresenta un forte segnale della crescita del commercio e dell’attività culturale. Inoltre, i prezzi degli immobili sono cresciuti del 91% negli ultimi cinque anni, colmati dalla vendita record della Penthouse di Faena House per 60 milioni di dollari. Data questa evoluzione, Miami diventa sempre di più un’ottima opportunità d’investimento.
Investimenti immobiliari esteri: la prospettiva fiscale italiana – parte I.
Dott. NICCOLO’ POGGIO
È sul mattone straniero che si concentrano i risparmi degli italiani. Nel 2013 le famiglie italiane hanno comprato oltrefrontiera 42.300 abitazioni, con un incremento del 6,3% rispetto all’anno precedente, superando il muro dei 40 mila acquisti all’estero. In un decennio questo mercato è più che raddoppiato, nel corso del 2014 gli acquisti sono stati circa 45 mila e per il 2015 il dato consuntivo dovrebbe attestarsi a circa 50 mila operazioni. Tra gli europei, gli italiani sono i secondi acquirenti di immobili all’estero, dietro i tedeschi, ma davanti a inglesi e francesi.
Non è difficile comprendere i fattori che spingono alla considerazione sulla convenienza di investire all’estero in quanto i mercati azionari non hanno brillato nell’ultimo triennio, l’investimento in Italia sulle seconde case non garantisce un flusso reddituale costante particolarmente significativo e a ciò non si accompagna un parallelo apprezzamento del valore dell’immobile con conseguente crescita e ritorno sull’investimento. Nel prosieguo del presente articolo vengono fornite alcune informazioni di carattere generale sugli investimenti immobiliari all’estero – con particolare riferimento agli Stati Uniti d’America – analizzando i principali aspetti fiscali previsti dalla normativa italiana vigente per i residenti in Italia.
Residenza fiscale
In base all’art. 3 del D.P.R. 917/1986 Testo Unico imposte sui redditi (“TUIR”) l’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo che, per i soggetti residenti, è costituito da tutti i redditi ovunque percepiti (c.d. principio del worldwide income taxation) mentre per i soggetti non residenti è costituito dai redditi prodotti in Italia. Da quanto premesso consegue che la persona fisica residente in Italia viene tassata anche sui redditi prodotti dagli immobili situati all’estero. Al contrario, per le persone fisiche non residenti, vige il principio della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, come definiti dall’art. 23 del TUIR. Per quanto riguarda i criteri da utilizzare per la verifica della residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, si fa riferimento all’art. 2 del TUIR, secondo cui sono residenti fiscali in Italia coloro che per maggior parte del periodo d’imposta sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Si ricorda che tali criteri sono tra di loro alternativi, e devono verificarsi per la maggior parte del periodo d’imposta. Pertanto, soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona fisica.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Al fine di ridurre i possibili fenomeni di doppia imposizione, l’Italia ha stipulato con altri Paesi una fitta rete di Convenzioni Internazionali. I trattati stipulati dall’Italia si ispirano al modello di convenzione elaborato dall’OCSE. L’art. 6 del modello OCSE, in particolare, dispone che i redditi derivanti da beni immobili sono tassati nello Stato in cui sono ubicati detti immobili. La Convenzione non prevede un sistema di tassazione più favorevole rispetto a quello previsto dalla norma interna in quanto in base al citato art. 6 gli immobili risultano tassati sia in Italia sia nel paese in cui si trovano. Il commentario al modello Ocse ha infatti precisato che se la convenzione avesse inteso riservare la tassazione ad un solo Stato lo avrebbe precisato espressamente usando la locuzione “sarà tassabile soltanto” in tale stato. L’Italia e gli Stati Uniti hanno ratificato una Convenzione contro le doppie imposizioni. La Convenzione attualmente vigente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana nel 2009. Con riferimento ai redditi immobiliari la Convenzione Italia – Stati Uniti prevede che entrambi gli Stati contraenti hanno potestà impositiva e quindi entrambi gli Stati hanno il diritto di tassare. La Convenzione Italia – Stati Uniti prevede quale metodo per evitare la doppia imposizione quello del riconoscimento di un Credito d’Imposta per le imposte assolte nell’altro Stato contraente. Per la normativa interna italiana è l’art. 165 del Tuir che disciplina la fattispecie del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. L’articolo in commento prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate su tali redditi a titolo definitivo (e assimilabili a imposte sui redditi) sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo.
Redditi da canoni di locazione
Ai sensi dell’art. 70 comma 2 del Tuir i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero:
1. dovranno concorrere alla formazione del reddito complessivo per un importo pari all’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuate nello Stato estero per il corrispondente periodo d’imposta; se nello Stato estero gli immobili sono tassati mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, va indicato l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per l’anno di riferimento, ridotto delle spese ivi riconosciute.
2. dovranno concorrere alla formazione del reddito complessivo per l’ammontare percepito nel periodo d’imposta ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese nel caso di fabbricati non soggetti ad imposta nello Stato estero di ubicazione.
Analizziamo le varie situazioni che si possono presentare:
– immobile estero tenuto a disposizione e non assoggettato ad imposizione nello Stato estero: tale immobile non dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia. Andrà compilato esclusivamente il quadro RW della dichiarazione dei redditi persone fisiche ai fini degli obblighi del monitoraggio fiscale e al fine di liquidare l’Ivie (imposta sul valore degli immobili esteri) ma non dovrà essere compilato il quadro RL (Redditi diversi) della dichiarazione dei redditi modello Unico Persone Fisiche in quanto non oggetto di tassazione;
– immobile estero tenuto a disposizione e assoggettato a tassazione nello Stato estero mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo o criteri similari: oltre alla compilazione del quadro RW, il reddito dell’immobile (pari alla valutazione effettuata nello stato estero ridotto delle spese eventualmente riconosciute) dovrà essere indicato nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, modello Unico Persone Fisiche. Per le imposte pagate all’estero spetta il credito d’imposta secondo i criteri stabiliti dall’art. 165 del Tuir. Tuttavia nel caso in cui per l’immobile sia dovuta l’Ivie, si potrà beneficiare dell’effetto sostitutivo Irpef – Ivie; pertanto l’immobile non sarà soggetto ad Irpef ed il relativo reddito dovrà essere riportato nella colonna 1 del rigo RL12 “Reddito di beni immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’Ivie e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale” della dichiarazione dei redditi;
– immobile estero locato ma non assoggettato a tassazione all’estero: il reddito derivante dalla locazione dell’immobile va assoggettato a tassazione in Italia. Il canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi modello Unico persone fisiche; dovrà comunque essere compilato il quadro RW al fine del monitoraggio fiscale e liquidata l’Ivie;
– immobile estero locato e assoggettato a tassazione all’estero: l’immobile va tassato anche in Italia, deve essere tassato ad aliquota marginale l’ammontare netto dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione forfetaria delle spese. In tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 del Tuir, fermo restando l’obbligo di compilazione del quadro RW al fine del monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’Ivie.
Questo articolo contiene informazioni di carattere generale; pertanto non deve in alcun modo essere considerato alla stregua di un parere professionale o utilizzato in sua sostituzione. Le informazioni contenute nel presente articolo sono fornite su questioni di interesse generale e non possono essere considerate esaustive o complete sulla materia trattata. L’applicazione e l’impatto delle Leggi può variare ampiamente in base alla fattispecie. Prima di intraprendere qualsiasi azione, si consiglia di ottenere un parere specifico da un professionista. Questo documento è stato redatto nel mese di gennaio 2016, sulla base della normativa al tempo in vigore e delle informazioni al tempo disponibili.
Niccolò Poggio, svolge l’attività di fiscalista in un primario Studio Legale e Tributario, è esperto nell’assistenza di clientela nazionale ed internazionale, sia nella consulenza fiscale di carattere ordinario che nell’esecuzione di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale. Le sue aree di specializzazione includono anche l’assistenza fiscale a fondi d’investimento sia privati che pubblici e la tassazione di gruppi. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in Diritto Fiscale Internazionale, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.