Ultimi giorni per il Visto H1B 2018
Piero Salussolia P.A.
Una nuova sessione per la presentazione delle richieste di Visto H1B si aprirà Lunedí 3 Aprile 2017. Come accaduto negli ultimi anni, il Servizio di Immigrazione e Cittadinanza degli Sati Uniti d’America (USCIS) conta di ricevere il numero complessivo delle richieste ammesse ogni anno nell’arco dei primi cinque giorni lavorativi a partire da tale data: pertanto, si consiglia di non perdere tempo prezioso e lavorare sin d’ora sulla propria domanda.
I Visti H1B sono riservati all’impiego temporaneo di personale straniero impegnato in una delle “specialty occupations” cosí come definite dall’“Immigration and Nationality Act”, come, tra gli altri, programmatori informatici, architetti, fisici, dentisti, ingegneri, commercialisti e avvocati.
In realtà, per molti professionisti questa potrebbe essere l’ultima opportunità per presentare la propria domanda di Visto H1B dal momento che il “Protect and Grow American Jobs Act” presentato nuovamente al Congresso lo scorso 4 Gennaio 2017, intende aggravare notevolmente i requisiti per l’ottenimento del Visto. A partire dal prossimo anno, infatti, potrebbe rivelarsi necessario ottenere un’offerta di lavoro da parte di un’azienda americana che garantisca al professionista straniero un salario annuo di almeno $ 100,000 (al posto degli attuali $ 60,000). Inoltre, potrebbe essere richiesto il possesso di un Master Degree conseguito presso una università americana o riconosciuto in U.S.: cosicchè, una laurea americana quadriennale (“Bachelor Degree”), una laurea equivalente conferita da un’istituzione estera riconosciuta, oppure un’esperienza professionale rilevante potrebbero riverlarsi non più sufficienti. Questa proposta mira a sostituire l’attuale lotteria con un nuovo sistema di selezione delle domande presentate che privilegi i professionisti esteri altamente specializzati e maggiormente pagati, con preferenza per coloro che hanno conseguito il proprio titolo di studio all’interno degli Stati Uniti.
Nonostante ciò, l’ottenimento di un Visto H1B è ancora una delle soluzioni maggiormente preferite dai professionisti stranieri, dal momento che esso si qualifica come “visto dal doppio intento”, ossia che consente di avviare il processo per l’ottenimento della Green Card dopo 6 anni di attività lavorativa continuativa.
Infine, si consideri che il 9 Aprile 2016 l’USCIS aveva ricevuto 236.000 domande di Visto H1B e, per questo, fu costretto ad adottare un sistema di lotteria computerizzata per selezionare le 85.000 disponibili. Pertanto, si consiglia di non perdere tempo e preparare scrupolosamente la propria domanda affinchè, qualora selezionati, l’USCIS possa processare velocemente il Visto.
Il presente articolo contiene informazioni di carattere generale e non sostituisce in alcun modo l’assistenza di un avvocato. Vi suggeriamo di rivolgervi a un professionista per ulteriori informazioni e assistenza. L’assunzione di un avvocato è una decisione importante che non dovrebbe basarsi esclusivamente su informazioni pubblicitarie. Prima di decidere, chiedeteci di inoltrarvi informazioni scritte a titolo gratuito in relazione alle nostre qualifiche ed esperienza. La società Piero Salussolia P.A., fondata nel 1994 da Piero Salussolia, fornisce un’assistenza specializzata e personalizzata a una clientela internazionale in Diritto Tributario Internazionale e Nazionale e Pianificazione Patrimoniale, Diritto Societario e Immobiliare, Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Contrattuale, Diritto Marittimo e Diritto d’Immigrazione. Nato ad Alice Castello, Italia, Piero Salussolia esercita la professione forense negli Stati Uniti ed è un membro dell’Ordine degli Avvocati della Florida dal 1985 e della California dal 1984. Piero Salussolia è stato un membro della sezione di Diritto Internazionale e della Sezione Tributaria della Florida (dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Comitato Fiscale Estero dal 1989 al 1992). Piero Salussolia è stato socio fondatore della Camera di Commercio italo-americana South East Chapter, dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente esecutivo. Piero Salussolia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università Degli Studi di Torino, un Master in Scienze Politiche presso la San Francisco State University, una laurea in Giurisprudenza presso la University of San Francisco ed un Master in Diritto Tributario presso la New York University. L’Avvocato Salussolia ha iniziato la sua carriera presso un prestigioso studio legale di Miami; successivamente è entrato nella sede locale di uno studio legale internazionale di fama mondiale, di cui è diventato socio internazionale concentrandosi sul Diritto Tributario Internazionale. Per i servizi resi alla comunità italiana, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Piero Salussolia parla correntemente italiano, spagnolo, francese e inglese.
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Founded in 1994 by Piero Salussolia, Piero Salussolia P.A. provides specialized, dedicated service to an international clientele on International and Domestic Tax and Estate Planning, Real Estate and Corporate Law, Intellectual Property, Commercial and Civil Law.
Born in Alice Castello, Italy, Piero Salussolia has been practicing law in the United States and is a member of the Florida since 1985 and California Bars since 1984. Piero Salussolia was a member of the Florida Tax Section (where he served as Vice Chairman of the Foreign Tax Committee from 1989 to 1992) and the Florida International Law Section. Piero Salussolia was a founder of the Italy-American Chamber of Commerce, South East Chapter, where he served as Executive Vice President. Piero Salussolia graduated from the Universitá Degli Studi, Turin, Italy, with a doctorate degree in Political Science. He received his Master’s degree in Political Science from San Francisco State University, his Juris Doctor from the University of San Francisco and his Master in Taxation from New York University. He started his legal career with a prominent Miami law firm and subsequently joined the local office of a leading worldwide firm where he became an international partner concentrating in International Tax Law. For his services to the Italian community, Piero Salussolia has been knighted by the Italian Republic. Piero Salussolia is fluent in Italian, Spanish and French.
PERSONE FISICHE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA: IL NUOVO REGIME FISCALE
Dr. Niccolò Poggio
La Legge di Stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, in G.U. 21 dicembre 2016, n. 297) introduce una serie di agevolazioni fiscali volte ad attrarre in Italia investitori e capitali esteri.
Viene innanzitutto introdotta, all’interno delle norme in materia di immigrazione, una specifica disciplina per facilitare l’ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a tre mesi di stranieri che intendono effettuare significativi investimenti in Italia.
La più importante novità è peraltro costituita dall’introduzione di un articolo 24-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), che prevede un particolare regime fiscale di favore volto ad attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di persone fisiche, principalmente high net worth individuals. Il nuovo art. 24-bis del T.U.I.R., in deroga al principio della tassazione della totalità dei redditi ovunque prodotti (c.d. “world wide taxation principle”) di cui all’art. 3, comma 1 del T.U.I.R., consente alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia di esercitare un’opzione per l’applicazione di una imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero, a prescindere dall’effettivo ammontare dei redditi stessi.
L’opzione per il regime di tassazione sostitutiva può essere esercitata dalla persona fisica – a prescindere dalla nazionalità (estera o italiana) – che trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2 del T.U.I.R. 2, a condizione che:
- detta persona non sia stata fiscalmente residente in Italia, sempre ai sensi del citato art. 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del regime;
- la persona fisica abbia ottenuto risposta favorevole alla specifica istanza di interpello probatorio presentata all’Agenzia delle entrate, volta a confermare la sussistenza delle condizioni per accedere al regime.
Il tema della residenza fiscale è sicuramente un aspetto delicato che necessiterà di opportuni approfondimenti.
Il regime opzionale di cui all’art. 24-bis del TUIR si applica a tutti i redditi prodotti all’estero, i quali saranno soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con esclusione, quindi, del regime ordinario di imposizione), calcolata in via forfetaria – a prescindere dall’importo dei redditi effettivamente conseguiti e del loro eventuale trasferimento in Italia – nella misura di € 100.000 per ciascun periodo di imposta (i redditi di fonte italiana saranno, invece, assoggetti a tassazione secondo le regole ordinarie). L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
In quest’ambito, la nozione di reddito prodotto all’estero viene individuata secondo i criteri di cui all’art. 165, comma 2 del T.U.I.R, che si basa sul c.d. criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento previsti dall’art. 23 del T.U.I.R. per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
In linea di principio, pertanto, nel regime di tassazione sostitutiva potrebbero essere inclusi, ad esempio, i redditi fondiari derivanti da beni immobili che si trovano all’estero, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all’estero, i compensi per le prestazioni di artisti e sportivi svolte all’estero e, più in generale, i redditi di lavoro autonomo e dipendente prestato all’estero.
In altri casi, invece, potrebbe essere più problematico stabilire la fonte estera dei redditi conseguiti. Si pensi, ad esempio, agli interessi e altri proventi da depositi o conti correnti intrattenuti all’estero e alle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 67 del T.U.I.R. derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società estere negoziate in mercati regolamentati che, secondo una letterale interpretazione “a specchio” dell’art. 23 del T.U.I.R., non sembrerebbero poter essere considerati quali “redditi prodotti all’estero”, in quanto simmetricamente non imponibili in capo a soggetti non residenti.
Con il chiaro intento di contrastare possibili utilizzi abusivi della norma, il regime di tassazione sostitutiva è espressamente escluso per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.) realizzate nei primi cinque periodi di imposta di vigenza del regime (che, dunque, resteranno soggette al regime ordinario di tassazione).
Ai sensi del comma 5 del nuovo art. 24-bis del T.U.I.R., la persona fisica può scegliere, a sua discrezione, di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio (o modifica) dell’opzione. Sarà dunque possibile scegliere il o i Paesi della fonte dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva e i Paesi i cui redditi saranno invece soggetti al regime ordinario di tassazione. In tale ultimo caso spetterà il credito d’imposta di cui all’art. 165 del T.U.I.R. per le imposte pagate all’estero, beneficio negato nel caso di applicazione del regime di imposizione sostitutiva.
Il regime di tassazione sostitutiva comporta, inoltre, nei periodi di imposta di validità dell’opzione, i seguenti ulteriori benefici:
- esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (i.e., compilazione del quadro RW) di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167 del 28 giugno 1990;
- esenzione dall’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (I.V.I.E.) di cui all’articolo 19, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;
- esenzione dall’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (I.V.A.F.E.) di cui all’articolo 19, comma 18, del D.L. n. 201/2011;
- esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, per i beni e i diritti esistenti all’estero al momento della successione o della donazione.
Sotto il profilo temporale, si osserva brevemente che:
- il regime di tassazione sostitutiva ha una durata massima di quindici anni e può essere attivato per la prima volta con riferimento ai redditi relativi al periodo di imposta 2017;
- l’opzione va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace da tale periodo d’imposta;
- inoltre, l’opzione può essere revocata, su base volontaria, in qualsiasi momento e può venire meno in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, rimanendo comunque salvi gli effetti prodotti nei periodi di imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
Il regime può essere esteso anche ad uno o più familiari di cui all’art. 433 del c.c. (quali, ad esempio, il coniuge, i figli, i genitori) della persona fisica che esercita l’opzione, alle stesse condizioni previste per quest’ultima. In tal caso, è previsto il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva, nella misura di € 25.000 per ciascun familiare.
Si precisa che gli effetti dell’opzione per l’applicazione dei redditi prodotti all’estero di cui all’art. 24-bis del T.U.I.R. non sono cumulabili con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010), né con le agevolazioni per il rientro dei lavoratori qualificati (di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015).
Le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione saranno disciplinate da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2017.
Questo articolo contiene informazioni di carattere generale; pertanto non deve in alcun modo essere considerato alla stregua di un parere professionale o utilizzato in sua sostituzione. Le informazioni contenute nel presente articolo sono fornite su questioni di interesse generale e non possono essere considerate esaustive o complete sulla materia trattata. L’applicazione e l’impatto delle Leggi può variare ampiamente in base alla fattispecie. Prima di intraprendere qualsiasi azione, si consiglia di ottenere un parere specifico da un professionista. Questo documento è stato redatto nel mese di gennaio 2017, sulla base della normativa al tempo in vigore e delle informazioni al tempo disponibili.
Niccolò Poggio, svolge l’attività di fiscalista in un primario Studio Legale e Tributario, è esperto nell’assistenza di clientela nazionale ed internazionale, sia nella consulenza fiscale di carattere ordinario che nell’esecuzione di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale. Le sue aree di specializzazione includono anche l’assistenza fiscale a fondi d’investimento sia privati che pubblici e la tassazione di gruppi. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in Diritto Fiscale Internazionale, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
La disciplina delle c.d. aste giudiziarie parte IV: esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo nella procedura fallimentare
Avv. Riccardo Perona (Studio legale Giannone, Torino)
Il presente contributo torna ad occuparsi del tema delle cosiddette “aste giudiziarie” e – dopo aver trattato, in contributi precedenti, della vendita forzata disposta all’esito di un processo di esecuzione nonché di come le stesse possano collocarsi anche nell’ambito di una procedura fallimentare – si concentra precisamente sul tema dell’eventuale esercizio provvisorio e della liquidazione del passivo, attraverso la vendita dei beni del fallito, di cui agli artt. 104 e ss. della legge fallimentare.
1. Prevede al riguardo l’art. 104 che, con la sentenza dichiarativa del fallimento, il Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il Giudice delegato, previo parere favorevole del Comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il Comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio. Se il Comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il Curatore informa senza indugio il Giudice delegato e il Comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.
Il Tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il Comitato dei creditori.
Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il Curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione.
Sono inoltre previste disposizioni particolari in tema di affitto dell’azienda o di rami dell’azienda (art. 104 bis).
2. La legge fallimentare prosegue poi prevedendo, in relazione al programma di liquidazione (art. 104 ter), che entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il Curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo, e deve specificare: a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo.
Il termine di cui alla citata lettera f) non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell’attivo, il Curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.
Il Curatore, fermo restando quanto disposto dall’art. 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.
Il Comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.
Per sopravvenute esigenze, il Curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il Curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del Giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del Comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
Il programma approvato è comunicato al Giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi.
Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del Curatore.
3. In tema di vendita (artt. 105 e ss.), è previsto che la liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
Nell’àmbito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
Il Curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
Il Curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti (art. 105).
Il curatore, inoltre, può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’art. 2471 del codice civile. In alternativa alla cessione, il Curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti (art. 106).
4. Quanto alla modalità, le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni – cui si è già accennato in precedenti contributi – di cui agli artt. 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell’inizio della procedura competitiva.
Il Curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il Curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il Curatore informa il Giudice delegato ed il Comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il Curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del Curatore, il Giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’art. 51 (art. 107).
Quanto ai poteri del Giudice delegato, questi, su istanza del fallito, del Comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso Comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (art. 108).
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali (art. 108 ter).
Il giudice delegato provvede poi (art. 109) alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, secondo quanto disposto in norme che si approfondiranno in contributi successivi.
I vantaggi di una Limited in Malta per chi svolge attività di servizi, commercio e artigianato.
Dott. Raffaele Piu
Le LTD oggi sono la soluzione migliore per sviluppare la tua attività in Europa. In malta le regole, leggi e norme per le Ltd sono molto snelle e permettono di intraprendere l’attività senza tanti cavilli burocratici e senza costi elevati. Le persone sono libere di scegliere la nazione che applica la legislazione più conveniente e la burocrazia più snella e più efficace (Corte di Giustizia CE). Molti imprenditori si sono affacciati a questa nuova esperienza e il fenomeno continua la sua espansione grazie anche alla precedente esperienza positiva degli imprenditori tedeschi e inglesi.
Le “private limited companies”, ad oggi sono scelte da numerosi imprenditori e sono preferite a confronto delle Srl italiane per molteplici ragioni che potete constatare nella tabella seguente.
La costituzuione di una Ltd non deve essere un pretesto per eludere le tasse nel proprio paese. In ogni caso, prima di aprire una società Limited in Malta è indispensabile consultarsi con un consulente professionista non soltanto per valutare se la tua tipologia di attività è consona all’apertura di una Ltd, ma soprattutto per essere certi che alla nuova compagine aziendale non possa essere contestato il reato di estroversione.
Sempre più di frequente, quando si parla di aprire una società in un Paese diverso dall’Italia, ci si sente dire di stare attenti al rischio dell’esterovestizione.
Ma di cosa si tratta più precisamente?
Proviamo a darne una definizione nella maniera più semplice possibile.
L’ “esterovestizione” è la localizzazione fittizia della residenza di una società all’estero, mentre in realtà la sua attività è concretamente prestata in Italia, al fine di usufruire di un miglior trattamento fiscale.
Nel caso di Malta, ad esempio, concretamente vuol dire che un cittadino Italiano costituisce una società a Malta solo per pagare il 5% di tasse sugli utili, senza dichiarare il famoso rimborso di quell’imposta in Italia.
“Fittizia” residenza della società, abbiamo detto. Ed invece sulla base di quali criteri il Fisco Italiano considera residente “di fatto” una società in Italia?
La soluzione è da ricercare nell’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR):
– la sede legale della società indicata nell’atto costitutivo o nello statuto è in Italia; oppure
– la sede amministrativa (cioè da dove viene effettivamente diretta la società) è in Italia; oppure
– l’oggetto principale dell’attività è localizzato in Italia; oppure
Per l’Amministrazione Finanziaria è sempre stato storicamente difficile fornire la prova della “reale” localizzazione di una società; ecco perché è stato invertito l’onere della prova, che attualmente grava sulla società e non più sul Fisco Italiano.
Mi soffermo ora sul profilo probatorio più complicato, quello inerente alla “sede amministrativa” di una società formalmente non residente in Italia.
Ecco, in base all’art. 73, la sede dell’amministrazione di società (formalmente) non residenti in Italia si considera, salvo prova contraria, esistente in Italia se in alternativa è controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti Italiani .
La società può essere controllata:
a) direttamente, tramite la maggioranza assoluta dei voti nell’assemblea ordinaria; o comunque tramite numero di voti che garantisca un’influenza dominante sull’assemblea;
b) indirettamente, vanno cioè computati anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie o persone interposte
c) amministrata da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da consiglieri residenti Italiani” “per la maggior parte del periodo d’imposta (ex art. 2 TUIR)”.
Compito dell’Amministrazione finanziaria consiste semplicemente nel verificare la residenza formale degli amministratori.
Al fine di vincere tale presunzione, è necessario che si dimostri che, nonostante ricorrano tali requisiti, la sede amministrativa è comunque situata nel Paese estero in cui si trova la sede legale.
Ricapitolando, l’ accusa si fonda sulla sede legale, sulla sede dell’amministrazione o sull’oggetto principale.
E la difesa su cosa si basa invece?
È necessario fornire prove sia formali che sostanziali all’Amministrazione Finanziaria, incentrata prevalentemente sull’esistenza di una stabile organizzazione.
Ecco un elenco di requisiti, a titolo esemplificativo:
– un ufficio o un locale nel Paese di residenza della società, ed il relativo contratto di locazione
˗ i segni distintivi della sede sociale;
˗ un oggetto sociale suscettibile di dare luogo ad un’attività imprenditoriale reale compatibile con la struttura societaria;
˗ la regolarità delle attività relative alla vita sociale (verbali CdA e assemblee dei soci);
˗ la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione formalmente residenti maltesi;
˗ l’attività amministrativa centralizzata nel luogo della sede sociale.
– l’assoggettamento effettivo alle imposte estere (per effetto della effettiva residenza fiscale);
– la gestione operativa effettuata sul posto;
– il possesso delle idonee licenze per l’esercizio dell’attività concesse dalle autorità locali;
– l’assunzione di personale;
– i conti correnti bancari presso istituti locali;
– altri contratti e utenze (ad es. linea telefonica).
Quando va compiuta la verifica degli elementi presuntivi?
Secondo quanto disposto dall’art. 73, comma 5-ter, del TUIR, “alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero controllato”.
Comprare una proprietà a Maiorca: intervista all’avv. José Carlos Frau
Dott.ssa Claudia Loiacono
Mallorca e le Isole Baleari sono al centro di un forte movimento immobiliare, che vede come protagonisti investitori provenienti da diverse parti del mondo, con l’obiettivo di aggiudicarsi proprietà esclusive in un mercato dove ogni mese il prezzo al metro quadro aumenta esponenzialmente.
Ne parliamo con José Carlos Frau, avvocato fondatore di Bufete Frau, il primo studio legale che ha aperto il suo portafoglio clienti anche all’Italia, gestendo e supportando passo dopo passo le operazioni di compravendita.
Il mercato immobiliare di Mallorca è un mercato vario, partendo dalla sua capitale. Quali sono i prezzi medi per un appartamento con due stanze nel centro di Palma?
Anche il centro di Palma è vario, non solo Mallorca. Le sue differenze sono molto interessanti. Ci sono parti del casco antiguo di Palma che sono più popolari, dove le case d’epoca sono da ristrutturare e i quartieri iniziano a godere di un aspetto totalmente nuovo, proprio come succede nelle capitali europee, dove i quartieri centrali vengono popolati da artisti e da giovani rampanti, che ristrutturano e danno un nuovo volto al “barrio”. Da una parte c’è quindi una realtà più radical chic, e dall’altra quella composta dagli amanti dei palazzi di lusso, come per esempio quelli che si affacciano sul passeig del Born, la Montenapoleone di Palma! In generale il prezzo medio di un appartamento con due stanze oscilla tra i 350.000 e i 450.000 euro.
Dove conviene investire a Maiorca? In centro a Palma oppure nelle zone limitrofe?
Per chi è alla ricerca di una seconda casa, che sia anche un ottimo investimento nel breve termine, l’opzione migliore è investire a Palma, senza alcun dubbio. Se è vero che a Mallorca il turismo c’è tutto l’anno, è anche vero che quello dei mesi invernali si concentra soprattutto a Palma, scelta come base per poi visitare il resto dell’isola. Chi decide di investire a Palma si assicura una rendita che non conosce stagionalità, oltre che una proprietà dove passare vacanze da favola. Per chi invece preferisce investire fuori dalla città, le opzioni sono tantissime e la richiesta di affitti, tolto il periodo di stallo dei tre mesi invernali, è comunque molto alta. La cifra investita per acquistare una casa a Mallorca, a seconda della zona, della tipologia dell’immobile, dell’ammontare dell’affitto e dalla sua frequenza, si recupera tra gli otto e i dodici anni.
Per un italiano che decide di investire nel mercato immobiliare a Maiorca occorrono documenti particolari?
Il documento fondamentale è il NIE (Numero Identificativo Extranjero), insieme all’Autocertificazione di Antiriciclaggio. I nostri clienti vengono assistiti al 100% nella gestione di questo tipo di pratiche e i tempi di attesa non superano il mese. Per chi è interessato a dilazionare il pagamento, per chi vuole aprire un mutuo, è necessario appoggiarsi a una banca spagnola. Nella compravendita non sono accettati mutui con banche italiane. Una differenza importante riguarda le condizioni di finanziamento offerte dalle banche spagnole: se per un non residente il limite massimo del credito è uguale al 60% del valore di tassazione della proprietà, nel caso dei residenti questo tetto massimo aumenta di ben 20 punti percentuali, raggiungendo così l’80%. Si tratta di elementi da tenere in considerazione quando ci si prepara a un investimento importante di capitale in terra straniera.
Il mercato immobiliare di Maiorca è in forte espansione. Come vede la situazione del mercato fra dieci anni?
Il mercato immobiliare di Maiorca sta crescendo in un modo impressionante (ma non sorprendente) e con esso i prezzi. Quest’anno c’è stato un aumento del 23% nel numero di compravendite nelle Isole Baleari, afferma l’avv. Alessandra Eckhardt, del Bufete Frau. Studiando l’andamento delle operazioni degli ultimi anni era un dato più che prevedibile. Mallorca e le Baleari stanno crescendo tantissimo, sia in termini quantitativi che qualitativi. Più turismo, si. Però soprattutto più turismo di target medio-alto e molto alto. Seguendo questa tendenza la proiezione che ci sentiamo di fare è quella che a Mallorca e ancora di più a Ibiza andrà creandosi una situazione simile a quella della Côte d’Azur, con Cannes, Nice e St. Tropez. Un turismo esclusivo proveniente da ogni parte del mondo, che sceglie le Baleari per la bellezza naturale che le contraddistingue e per l’alto livello di professionalità e servizi che le isole stanno raggiungendo, e che le rende sempre più esclusive e affascinanti. Le zone che promettono di più a livello di investimento di capitali, sono senza dubbio la Baia di Palma, con Portixol, Playa de Palma, Illetes e Portals. Mentre per quanto riguarda la parte interna della capitale, El Terreno e Genova. Andratx e Soller, come la parte nord di Alcudia, Pollença e Muro, rappresentano un investimento il cui valore è tutelato anche dalle leggi sulla costruzione a tutela dell’ambiente. Per cui acquistare una proprietà di lusso in queste zone, significa acquistare esclusività.
Qual’è la tipologia d’acquisto medio? Tra i suoi clienti, sono molti gli italiani?
L’acquisto medio può essere distinto per nazionalità dei compratori. Questo generalizzando e facendo una media dell’esperienza di Bufete Frau, dove finora gli inglesi e i tedeschi sono i più numerosi. Al primo posto ci sono appunto i tedeschi, con un acquisto medio di 1,5 milioni di euro, seguiti dagli inglesi, con una media di 1 milione ad operazione. L’ondata scandinava degli ultimi anni assume un peso sempre più importante all’interno del mercato immobiliare baleare, e per ora la media a compravendita è di 600 mila euro. Chiude l’Italia, con una media tra i 300 e i 400 mila euro investiti per l’acquisto di proprietà. Bisogna riconoscere che in questo momento il mercato italiano non è il centro del nostro business, ci siamo entrati solo da un anno a Mallorca, e da due a Ibiza, consapevoli del valore che può avere il cliente italiano alla ricerca di lusso, qualità ed esclusività. Il cliente italiano con capacità di acquisto, spirito imprenditoriale e spiccato senso estetico è in piena linea con la filosofia del Bufete Frau, ed è a questo tipo di profilo che ci rivolgiamo. In questo periodo abbiamo iniziato a lavorare con numerosi italiani, sono circa una trentina, un numero considerevole vista la nicchia di mercato di riferimento, e soprattutto considerando il breve periodo di inaugurazione dell’attività. Il vantaggio è che non abbiamo concorrenza, non ci sono altri studi in grado di prendersi cura del cliente a 360 gradi, offrendo un servizio multilingua a questo livello, che includa oltre allo spagnolo, all’inglese e al tedesco, anche l’italiano. In più abbiamo avviato una collaborazione con un importante studio di Torino, che ci permette di essere presenti sul territorio e garantire la nostra consulenza su più fronti. Il mercato italiano è per noi una nuova sfida, un’occasione di crescita interna e di prestigio internazionale.
DIAPASHOME CORE BUSINESS
FRANCHISING IN USA
gelateria italiana
TAX LIENS & DEEDS CERTIFICATES
I nostri clienti investono negli Usa con DiapasHome in “Tax Liens or Tax Deeds Certificates” con un rendimento annuo minimo del 10% sull’investimento. L’investimento ha per garanzia (secondo le leggi di ogni singolo stato americano) le stesse proprietà immobiliari sulle quali le Contee degli Usa hanno emesso il gravame fiscale.
Scoprite come DiapasHome sviluppa per i suoi clienti l’investimento in “Tax Liens e Deeds” (gravami fiscali) negli Stati Uniti d’America.
Seguite la presentazione sotto o fate scorrere le slides.
Investimenti alberghieri negli usa
CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO
Le opportunità in acquisizioni alberghiere sono selezionate dal Gruppo in base a posizione, marca, e ritorno potenziale. Ogni acquisizione è attentamente analizzata dall’Investment Committee e deve soddisfare indici di rendimento rigorosi, condizione che ha consentito il successo del Gruppo nel corso degli anni.
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Ogni progetto viene selezionato in modo tale da generare dividendi medi annui sopra la soglia del 10% e un IRR netto a fine progetto superiore al 15%.
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Quota minima per investimento: $ 100,000.00
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L’orizzonte temporale d’investimento va dai 3 ai 10 anni. Viene anche consentita l’opportunità di exit anticipato rispetto alla scadenza prefissata.
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Le strutture alberghiere devono essere localizzate in aree degli USA in espansione o in mercati strategici con elevate barriere all’ingresso.
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Gli alberghi devono essere affiliati a un top brand, con un consolidato sistema di prenotazioni (i.e. Hilton, Sheraton…).
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Gli alberghi devono generare un solido flusso di cassa, e avere potenziale di miglioramento.