Il Rogito nella compravendita nello stato della Florida
Piero Salussolia P.A.
Nello Stato della Florida gli investimenti immobiliari rappresentano un settore determinante ed in continua crescita per l’economia locale; tuttavia, sovente, nell’ambito di una compravendita immobiliare possono verificarsi fraintendimenti tra acquirente, venditore (le “Parti”), avvocati, agenti immobiliari ed anche finanziatori, qualora sussista un finanziamento. Questo può generare tensioni ed insidie nell’ambito dell’intera procedura di compravendita, come anche nella fase finale di registrazione dell’operazione (il “Rogito”).
La presente esposizione ha l’obiettivo di accompagnare passo dopo passo le Parti al Rogito di una compravendita immobiliare, fornendo sia nozioni generali che consigli pratici riguardo ad ogni suo aspetto.
In primo luogo, si rivela opportuno considerare che, negli Stati Uniti, la fase del Rogito comprende una serie di adempimenti di competenza di un professionista (propriamente chiamato “Closing Agent”), ossia un avvocato esperto in materia o un agente delle operazioni di rogito, che corrisponde, grossolanamente, ad un notaio ed ha accesso ai pubblici registri garantendo cosí la registrazione legale del trasferimento della proprietà. Questi, a seconda di quanto concordato dalle Parti, può essere un professionista terzo a cui queste decidono di rivolgersi di comune accordo, ma anche, come generalmente avviene per economia e snellezza delle procedure di trasferimento della proprietà, l’avvocato di fiducia dell’acquirente.
Questi i principali steps per poter procedere al Rogito:
- Approvazione del compromesso o contratto preliminare di compravendita (il “Compromesso”
- Richiesta di una visura sulla proprietà (“Title Commitment”);
- Indagine sullo stato legale dell’immobile;
- Soddisfazione di tutti gli adempimenti necessari all’analisi della proprietà (“Requirements”);
- Predisposizione della documentazione necessaria al Rogito;
- Elaborazione dell’ “U.S Department of Housing and Urban Development Statement” (documento conosciuto come “HUD”);
- Rogito della transazione previo trasferimento dell’intero capitale concordato per la vendita su un conto fiduciario intestato all’avvocato di parte acquirente.
Agli agenti immobiliari è riservata la fase iniziale e preliminare della compravendita immobiliare: essi hanno il compito di individuare la proprietà, negoziarne il prezzo di vendita e redigere il Compromesso, che deve essere approvato da entrambe le Parti (Step 1). Tuttavia, prima di prestare la propria adesione al Compromesso, è sempre raccomandabile chiederne una revisione ad un avvocato di fiducia poichè generalmente gli agenti immobiliari seguono modelli in uso tra i professionisti del settore, i quali sovente non si soffermano in modo esaustivo sulle conseguenze legali di ciascuna clausola.
Prima di procedere alla trattazione della successiva fase, si rende opportuno un breve excursus sul Compromesso per ricordare come esso illustri i termini dell’affare e le specifiche condizioni che reggeranno il futuro accordo tra le Parti, quali generalità personali, caratteristiche e dati catastali dell’immobile, costo e modalità di pagamento, oneri a carico dell’acquirente e del venditore, commissioni del Closing Agent (che gravano sempre sul venditore), importo del deposito di garanzia, nonché la data di stipula del Rogito. Allo stesso modo, in esso si puntualizza se l’acquisto verrà realizzato in contanti o mediante l’accesso ad un finanziamento; in tal caso, il Compromesso sarà sottoposto alla specifica condizione per la quale il promissario acquirente non sarà obbligato a portare a termine l’acquisto qualora non riesca a conseguire il finanziamento necessario.
Nel Compromesso è individuato altresí un custode, solitamente nella persona dell’avvocato di fiducia dell’acquirente, il quale riceve su un conto fiduciario a lui intestato un deposito di buona fede o deposito di garanzia da parte dell’acquirente. Non appena il custode avrà ricevuto l’importo corrispondente consegnerà alle Parti una dichiarazione scritta di custodia dei fondi depositati.
Pertanto, il Closing Agent dovrà prima ricevere copia del Compromesso approvato da entrambe le Parti per poter successivamente richiedere una visura sulla proprietà (Step 2) alla Title Company di riferimento, ossia all’agenzia che fornisce la copertura assicurativa della proprietà interessata.
Grazie a tale documento il Closing Agent potrà intraprendere un’indagine dettagliata sullo stato legale dell’immobile (Step 3), ottenendo informazioni fondamentali per il futuro acquirente e non riscontrabili nel Compromesso; in particolare, notizie circa eventuali gravami attuali e passati pendenti sulla proprietà, ipoteche, pignoramenti, sequestri, giudizi in corso, nonchè possibili debiti nei confronti del condominio nel quale è ubicato l’immobile cosí come indicati nella contabilità dell’associazione condominiale, o, se il cliente lo desidera, chiarimenti in merito alla copertura assicurativa dell’immobile. Oltre a ciò, solo in questa fase sarà possibile determinare con maggior precisione il tempo necessario per addivenire al Rogito. Infatti, tutti gli adempimenti richiesti dalla visura (“Requirements”) dovranno preventivamente essere soddisfatti affichè la proprietà risulti per cosí dire ‘pulita’ e l’acquirente possa riceverla senza alcuna azione pendente (Step 4).
Affinchè ciò sia possibile, la visura dovrà essere trasmessa altresí all’avvocato del venditore affinchè questi possa conoscere lo stato legale della proprietà. Qualora si riveli opportuno posticipare la data del Rogito, le Parti di comune accordo fisseranno una data ultima in cui procedervi. Inoltre, l’avvocato del veditore inizierà a predisporre la documentazione necessaria per il Rogito che dovrà essere trasmessa ed approvata dal Closing Agent (Step 5).
Generalmente, i documenti basilari che il venditore dovrà predisporre sono:
- Titolo di proprietà (Warranty deed);
- Dichiarazione giurata da parte del venditore sulla propria titolarità di legittimo proprietario dell’immobile (Title affidavit);
- Dichiarazione giurata da parte del venditore sullo status legale dell’immobile, con particolare riferimento all’assenza di gravami od azioni legali pendenti su di esso (Closing Seller’s affidavit);
- Certificato di trasferimento contenente i dati catastali dell’immobile oggetto della transazione, l’indicazione del prezzo di vendita concordato ed una dettagliata descrizione delle condizioni in cui si trova l’immobile al momento del trasferimento, firmato sia dal venditore che da acquirente alla presenza del Closing Agent (Bill of sale).
Tuttavia, dalla visura stessa potrebbe emergere anche la necessità di documentazione aggiuntiva da fornire da parte del venditore, tra cui il Certificato FIRPTA, alla quale é soggetto ogni cittadino straniero non residente negli Stati Uniti. In forza del FIRPTA (Foreign Investment Real Property Tax Act) ciascun venditore straniero è soggetto ad una trattenuta del 10% calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile.
Sarà invece onere del Closing Agente elaborare l’“U.S Department of Housing and Urban Development Statement” (conosciuto come “HUD”) (Step 6). Tale documento specifica le operazioni finanziarie da relizzarsi, ovvero i totali dovuti dal venditore e dall’acquirente entro la data del Rogito, quali il prezzo concordato per l’acquisto, nonchè ulteriori spese ed onorari per i professionisti incaricati. L’HUD, che può subire cambiamenti anche fino al giorno del Rogito, dovrà essere approvato da entrambe le Parti prima di poter registrare ufficialmente la vendita sui registri pubblici.
Si consideri sin d’ora che sul venditore gravano sia le imposte di registro, calcolate sulla base del valore individuato nel Compromesso (attualmente in Florida corrispondono al 7 per mille), che le commissioni per l’agente immobiliare che generalmente equivalgono al 6% del valore indicato nel Compromesso, oltre all’onorario per il proprio avvocato.
D’altro canto, l’acquirente, oltre ai costi eventualmente stabiliti nel Compromesso, dovrà pagare il proprio avvocato ed affrontare le spese per la copertura assicurativa della proprietà (la Title insurance, servizio offerto dalle già citate Title Companies nella duplice voce della opzionale Owner’s Insurance e della Lender’s Insurance, obbligatoria quale garanzia per la banca qualora sia stato concesso un mutuo) al fine di tutelarsi avverso eventuali vizi non ravvisabili prima dell’acquisto. Tra le altre, infatti, potrebbe palesarsi una incorretta dichiarazione di stato civile da parte del precedente proprietario con possibile futura rivendicazione da parte del coniuge legale.
L’importo da corrispondere per tale copertura assicurativa varia in funzione del prezzo di acquisto concordato e, precisamente, per proprietà di valore entro i $ 100,000 è pari a $ 5.75 per ogni mille dollari, mentre per proprietà di valore superiore ai $ 100,000 è di $ 5.00 per ogni mille dollari.
Una volta compiuti i suddetti adempimenti e predisposta la documentazione necessaria, il Closing Agent potrà procedere al Rogito (Step 7).
Il tale occasione, egli dovrà considerare sia il deposito di garanzia già versato dall’acquirente sia il prestito da questi ottenuto, qualora sussista un finanziamento. Non appena tutto il capitale necessario all’acquisto è trasferito sul fondo fiduciario (il trust account intestato all’avvocato di parte acquirente per la gestione di tutte le operazioni relative alla transazione immobialiare, tra cui la ricezione del summenzionato deposito di garanzia) e gli originali dei documenti predisposti dalle Parti, nonchè l’HUD firmato da entrambe, sono consegnati al Closing Agent, egli potrà procedere all’invio dei documenti ed alla registrazione della compravendita nei pubblici registri.
Concludendo, è bene tenere a mente che queste operazioni sono spesso soggette a modifiche dell’ultima ora. Per evitare che questo od altri aspetti possano destare preoccupazione ed ansia tra le Parti, è sempre raccomandabile rivolgersi ad un avvocato competente in materia al fine di ricevere un’adeguata assistenza in ciascuna fase della compravendita immobiliare.
Il presente articolo contiene informazioni di carattere generale e non sostituisce in alcun modo l’assistenza di un avvocato. Vi suggeriamo di rivolgervi a un professionista per ulteriori informazioni e assistenza. L’assunzione di un avvocato è una decisione importante che non dovrebbe basarsi esclusivamente su informazioni pubblicitarie. Prima di decidere, chiedeteci di inoltrarvi informazioni scritte a titolo gratuito in relazione alle nostre qualifiche ed esperienza. La società Piero Salussolia P.A., fondata nel 1994 da Piero Salussolia, fornisce un’assistenza specializzata e personalizzata a una clientela internazionale in Diritto Tributario Internazionale e Nazionale e Pianificazione Patrimoniale, Diritto Societario e Immobiliare, Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Contrattuale, Diritto Marittimo e Diritto d’Immigrazione. Nato ad Alice Castello, Italia, Piero Salussolia esercita la professione forense negli Stati Uniti ed è un membro dell’Ordine degli Avvocati della Florida dal 1985 e della California dal 1984. Piero Salussolia è stato un membro della sezione di Diritto Internazionale e della Sezione Tributaria della Florida (dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Comitato Fiscale Estero dal 1989 al 1992). Piero Salussolia è stato socio fondatore della Camera di Commercio italo-americana South East Chapter, dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente esecutivo. Piero Salussolia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università Degli Studi di Torino, un Master in Scienze Politiche presso la San Francisco State University, una laurea in Giurisprudenza presso la University of San Francisco ed un Master in Diritto Tributario presso la New York University. L’Avvocato Salussolia ha iniziato la sua carriera presso un prestigioso studio legale di Miami; successivamente è entrato nella sede locale di uno studio legale internazionale di fama mondiale, di cui è diventato socio internazionale concentrandosi sul Diritto Tributario Internazionale. Per i servizi resi alla comunità italiana, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Piero Salussolia parla correntemente italiano, spagnolo, francese e inglese.
This article contains general information and does not replace in any way the help of a lawyer. We suggest you seek professional help for further information and assistance. The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely upon advertisements. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience.
Founded in 1994 by Piero Salussolia, Piero Salussolia P.A. provides specialized, dedicated service to an international clientele on International and Domestic Tax and Estate Planning, Real Estate and Corporate Law, Intellectual Property, Commercial and Civil Law.
Born in Alice Castello, Italy, Piero Salussolia has been practicing law in the United States and is a member of the Florida since 1985 and California Bars since 1984. Piero Salussolia was a member of the Florida Tax Section (where he served as Vice Chairman of the Foreign Tax Committee from 1989 to 1992) and the Florida International Law Section. Piero Salussolia was a founder of the Italy-American Chamber of Commerce, South East Chapter, where he served as Executive Vice President. Piero Salussolia graduated from the Universitá Degli Studi, Turin, Italy, with a doctorate degree in Political Science. He received his Master’s degree in Political Science from San Francisco State University, his Juris Doctor from the University of San Francisco and his Master in Taxation from New York University. He started his legal career with a prominent Miami law firm and subsequently joined the local office of a leading worldwide firm where he became an international partner concentrating in International Tax Law. For his services to the Italian community, Piero Salussolia has been knighted by the Italian Republic. Piero Salussolia is fluent in Italian, Spanish and French.
La disciplina delle c.d. aste giudiziarie parte II: la vendita forzata nel contesto della procedura fallimentare
Avv. Riccardo Perona (Studio legale Giannone, Torino)
Il presente contributo torna ad occuparsi del tema delle cosiddette “aste giudiziarie”, che in articoli precedenti del Trade Journal si sono viste nei loro profili generali, ossia in quanto procedimenti di vendita forzata dei beni (mobili o immobili) di debitori inadempienti (persone fisiche o giuridiche) che si dispongono all’esito di un processo di esecuzione al fine di soddisfare, almeno parzialmente, i creditori, tramite quanto viene ricavato dalla vendita stessa. Al riguardo – stanti le premesse di cui alle note precedenti, da considerarsi integralmente richiamate ai fini di una precisa contestualizzazione di quanto si dirà nel seguito – è giunto il momento di avvicinarsi al tema di quelle aste che si inseriscono non già all’interno di un qualsiasi procedimento esecutivo, bensì nel quadro di una procedura fallimentare. In questo senso, le “aste fallimentari” vanno dunque collocate nell’ambito del più ampio tema delle procedure fallimentari, che saranno dunque qui introdotte prima di trattare, in contributi successivi, appunto delle aste medesime, segnatamente immobiliari.
- – Il fallimento rientra nel novero delle c.d. procedure concorsuali, ossia di quelle procedure cui viene assoggettata un’impresa commerciale in stato di crisi – rectius, d’insolvenza – al fine di regolarne i rapporti con i creditori, nel tentativo di soddisfare almeno parzialmente le pretese di questi ultimi. Nonostante talune analogie, dunque, le procedure fallimentari si distinguono nettamente dalle procedure esecutive di cui al codice di procedura civile – basti pensare, fra tutte, all’assoggettabilità a queste particolari procedure della sola impresa commerciale – e sono regolate principalmente dalla “legge fallimentare”, ossia dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Come la denominazione comune del citato R.D. conferma, il fallimento costituisce la più nota delle procedure fallimentari ed è disciplinato dal Titolo II della legge fallimentare stessa.
- – A norma dell’art. 5 della legge, l’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito, e lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero (art. 6). Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (art. 9). Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine predetto (art. 10). Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il Tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del Tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, al debitore. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il Tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti. I termini predetti possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. Il Tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il Tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila, fermi gli aggiornamenti di tale importo con le modalità previste dalla legge fallimentare stessa (art. 15). Il Tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito; 4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, comma 1, c.p.c. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (art. 16). Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni (art. 18).
- – Con la dichiarazione di fallimento si apre la procedura fallimentare vera e propria, volta alla liquidazione dell’attivo. Spiccano, in tale procedura, le figure del Tribunale, del giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori. Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 23). Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione; 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento; 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; l’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi; su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore; 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti (art. 25). Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al Tribunale o alla Corte d’appello, che provvedono in camera di consiglio (art. 26). Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’àmbito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento (art. 31). Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni (artt. 40 e 41).
- – La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento (art. 42). Quanto invece ai creditori, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (artt. 51 e 52). Il curatore, esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, fra l’altro: 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell’articolo seguente; 2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l’avvertimento delle relative conseguenze (art. 92). Il creditore o il titolare di diritti può proporre domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 93). Il curatore redige un progetto di stato passivo e si fa luogo a udienza di discussione per il relativo esame. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile le domande di ammissione. Terminato l’esame, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria (artt. 95 e 96).
- – Si fa a questo punto luogo, fermo l’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa, alla liquidazione del passivo, attraverso la vendita dei beni del fallito (artt. 104 e ss.): tema che, come anticipato in apertura, sarà riservato a successive, più specifiche note, rispetto alle quali quanto fin qui esposto era doverosa premessa.
L’importanza strategica di Malta, fra stabilità e nuovi sviluppi.
Dott. Raffaele Piu
Il semestre di Presidenza di turno della Unione europea della Repubblica di Malta, che inizia oggi 1 gennaio 2017, vedrà l’avvio della Presidenza americana di Donald Trump e delle procedure della “Brexit”.
In un momento di forti tensioni e di impennata della recrudescenza del terrorismo islamista, dentro e ai confini d’Europa (stragi di Bruxelles, Nizza, Berlino e Istanbul). Da diversi punti di vista si tratta di una coincidenza utile visto il contemporaneo ingresso, sempre oggi, dell’Italia nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, mentre il nostro Paese assume contemporaneamente la presidenza di turno del G7. Visto che, a partire dal 1980, Malta ha strettissimi rapporti con l’Italia in base all’ “Accordo sul Riconoscimento e la Garanzia della Neutralità”, firmato tra i due Paesi.
Quindi la presidenza di Malta e quella dell’Italia nel G7 si rafforzeranno a vicenda nel porre la sicurezza del Mediterraneo (che altrimenti rischia di trasformarsi “da Mare nostrum a Mare nullius”, come ha detto il premier Gentiloni durante la conferenza stampa di fine anno) al centro di uno sforzo diplomatico congiunto. Malta è infatti una piccola isola-ponte tra mondi diversi. Ad esempio è membro dell’Unione europea ma appartiene come paese indipendente al Commonwealth. Malta è stata in passato quasi un protettorato libico ai tempi dell’ex rais Gheddafi, e prima ancora un paese non allineato, che però affittava a suon di milioni di dollari e di sterline le sue basi agli inglesi e alla Nato. Ai tempi del primo ministro Dom Mintoff un accordo economico con Mosca nel 1984 (265 milioni di dollari di interscambio in tre anni) assicurò approdi sicuri per le navi da guerra dell’ex Urss.
E fu a Malta – agli inizi di dicembre 1989 nel porto di Marsaxlokk – che venne posta la parola fine alla Guerra fredda, iniziata a Yalta, con il vertice tra il presidente sovietico Mikhail Gorbaciov e quello americano George Bush a bordo dell’incrociatore sovietico ‘’Slava”. Attraccata al medesimo porto l’ammiraglia della Sesta Flotta, l’incrociatore “Belknap”, sul quale si svolse il secondo colloquio fra i due capi di Stato. Nel 2011, gli USA di Obama hanno fatto di Malta e del suo arcipelago una vera testa di ponte nel Mediterraneo con la costruzione di una nuova ambasciata in un enorme compound fortificato al centro dell’isola, nei pressi di Ta – Qali, di dimensioni tali da trasformarla in una delle rappresentanze diplomatiche più grandi d’Europa. E ciò è avvenuto in coincidenza con l’inizio delle Primavere arabe e in particolare con l’insurrezione in Libia. Nel 1995, Malta è entrata nella Partnership for Peace (PfP) della NATO (per uscirne un anno dopo e poi rientravi nel 2008), un programma che si è molto incrementato negli ultimi tempi, visto il sempre maggior impegno della NATO nel Mediterraneo anche in funzione anti-ISIS. Con la crisi in Medioriente Malta, infatti, è diventata sempre più un centro strategico e una stanza di compensazione. tutto ciò spiega molto bene la “lungimiranza” ed il ruolo sempre più di equilibrio della piccola isola – stato.
Quindi sarà per la posizione ideale, con un clima mite tutto l’anno, oppure per i vantaggi fiscali e le opportunità di lavoro che offre, fatto sta investire a Malta si rivela senza dubbio un ottimo affare. Il mercato degli immobili non ha risentito della crisi che ha colpito l’Europa negli ultimi anni, registrando, al contrario, una costante crescita anche nel concluso anno 2016. Qui l’economia funziona e sempre più aziende trasferiscono sull’isola i loro quartieri generali, soprattutto per via del clima e di una favorevole politica fiscale. La presenza di italiani sull’isola è cresciuta del 40% negli ultimi due anni, secondo le ultime stime delle agenzie immobiliari. Inoltre, i massicci investimenti e le opere di riqualificazione avviate in vista del 2018 segneranno di sicuro un incremento ulteriore dei valori di mercato. È il momento di investire, insomma, sia per chi desidera fare un cambio di vita, e trasferirsi a Malta, sia per chi vuole acquistare immobili da mettere a reddito.
“A Malta si trovano diverse tipologie di abitazioni ad esempio, è permesso costruire in altezza, quindi si vedono condomini molto imponenti. Nella zona di St. Paul, invece, non si possono superare i cinque piani di altezza, per cui la maggior parte delle abitazioni è di piccole dimensioni. Ci sono poi delle ville individuali, dette maisonette, caratteristiche, su due piani, a volte con piscina e spesso fronte mare. Nell’entroterra, nelle zone di campagna come Gozo, ci sono anche le farmhouses, ex fattorie spesso trasformate in residenze di lusso”, ad oggi“le aree più richieste sono quelle delle spiagge sabbiose del nord, come Mellieha, anche se negli ultimi anni c’è grande richiesta per la capitale, Valletta, città barocca ricca di storia.”
È anche la zona più cara dell’isola, dove il costo al metro quadrato è valutato attorno ai 5 mila euro. Essendo stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco, il veto a costruire in città vige sovrano. Ci sono però importanti lavori di ristrutturazione in atto, tra cui un’opera cui sta lavorando l’architetto italiano Renzo Piano per “Malta capitale della cultura 2018”. Possiamo affermare senza dubbio che le zone maggiormente in voga “sono quelle di Mellieha e Madliena, se parliamo di ville esclusive. Per gli appartamenti di lusso, invece, bisogna andare a Sliema and St Julians, dove si trovano anche attici particolari. Chi desidera abitazioni più originali, o storiche, a Gozo trova un’ampia selezione di farmhouse o case d’epoca”.
La tipologia di abitazione maggiormente richiesta è abbastanza variabile, in quanto “Italiani e Francesi tendono ad essere affascinati dalle proprietà d’epoca, situate in contesti antichi, come le Tre Città o Valletta”, vi sono poi coloro che preferiscono vivere in un contesto rurale, o quelli che cercano la vita sociale, come a St. Julians. Per quanto riguarda i prezzi, “si parte da 100 mila euro per un appartamento di 60 mq in un’area centrale, e si può arrivare anche a un milione di euro per un’abitazione con due stanze da letto in aree più trendy, come Sliema o st. Julian’s”, illustra Ian Casolani “Se parliamo di abitazioni rurali o tipiche, il costo va da 300 mila a 850 mila euro, per quelle con terreno e piscina. Se le case sono già ristrutturate, il valore aumenta anche di 200 mila euro”.
Ci sono, poi, numerosi altri fattori che influenzano le quotazioni del mercato, come la vista o l’accesso al mare, le condizioni generali dell’immobile, se è restaurato o meno. “Qui non ci sono solo inglesi espatriati in cerca di un clima mite ma anche molti manager e imprenditori mitteleuropei che trasferiscono sull’isola le loro imprese, beneficiando di numerosi vantaggi: una forza lavoro qualificata che parla inglese (è la lingua ufficiale), un eccellente sistema bancario, che eroga prestiti facilmente, bassi costi di gestione, affitti e salari, un’economia forte e stabile. Oltre, naturalmente, alla location. Malta, dunque, non è solo un buon investimento dal punto di vista economico, ma anche per l’eccellente qualità della vita che offre”.
The 2016 New York real estate market ended with a bang.
Fred Peters
Like the Presidential elections, the 2016 New York real estate market ended with a bang. Within a week of November 8, the market, which had been idling since July, kicked into gear. The early weeks of December saw more transactions over $4 million than any time since the spring, and other sectors benefited as well. The last six weeks of 2016 saw a level of transactional activity which ordinarily accompanies a looming tax change. But no tax change loomed. Instead, anticipation of a business-friendly administration on Capitol Hill, combined with relief that the whole wrenching election process was finally over, generated a dynamic response to well-priced listings, even those which had been languishing on the market for months.
The turn was most dramatic in the upper market. While there still exists an oversupply of ultra-high-end condominiums, buildings like 432 Park have experienced renewed market activity as they move into their final selling phase. In the oversupplied areas, like the greater 57th Street corridor and river to river below Canal Street, this renewal has been spurred by substantial discounting, both in the form of developer-paid closing costs (usually a buyer’s responsibility) and prices agreed at 5 to 10% below the ask. The co-op market will recover more gradually; many of the luxury co-op units are still overpriced and in relatively poor repair. The prospect of facing both the Board approval process and a renovation sends increasing numbers of buyers, both local and foreign, fleeing to the condo market, where they can acquire spacious, toothbrush-ready homes with every modern amenity.
The more moderately priced condominiums being built in the 80s and 90s on the Upper East and West Sides fared extremely well during the latter half of 2016 (of course, “moderately priced” is a relative term, as these units tend to cost between $1.5 million and $8 million.) These units, constructed in established residential neighborhoods and offering modern conveniences close to schools and parks, entice families and other buyers looking for spacious new quarters; the opening on January 1 of the Second Avenue Q line subway will only add value to these new residences east of Third Avenue. For this constituency co-ops increasingly attract by relative value; when the discount compared to a new building is substantial enough, the hassle of Board approval and upgrading become tolerable.
Smaller apartments drove real estate markets in every borough throughout the year. One- and two-bedroom apartments, priced under $2 million, outperformed every other sector both in volume and in relative sales prices. These smaller homes experienced enormous demand with which supply could not keep up. Even during the early fall, when demand for most offerings slowed to a trickle, buyers were still competing for 3-, 3.5-, and 4-room apartments – with the caveat that they were sensibly priced. 2016 simply was not a year during which buyers overpaid in any price range. And they had all done their homework, so they knew the comparable sales and did not display much flexibility about their price limits. Somewhere around July, this turned into a buyer’s market.
Usually the rental market surges when sales are weak. Not so this year. Even last spring, luxury rentals were signing leases at 10, 15, even 20% below what they had achieved two years earlier. While overpricing hobbled some segments of the rental market, even those units at the lower end which usually enjoy quick turnaround have been slow. Since the winter market for rentals is historically in the doldrums, we will have to wait for spring to get a sense of how strongly, and at what prices, this market will bounce back.
While the Brooklyn market experienced the same ebbs and flows as those described above, the ongoing demand/supply imbalance protected prices in most neighborhoods. Competitive bidding remained common throughout the year, and prices in Brooklyn today have risen enough so that many buyers are turning back to Manhattan because neighborhoods such as the far East Side, Upper Harlem, and Washington Heights offer them better value.
Overall, the two most significant real estate markers of the past year pertain to co-op values and shifting market dynamics. 2016 made evident in no uncertain terms the ongoing challenges implicit in co-op ownership: Board expectations and demands on the one hand and condition on the other. With a number of perfectly qualified candidates rejected by Boards who believed the sales prices were too low, agents and sellers alike are placed in a quandary. No one WANTS to accept a low price; the deal that gets made is always the best deal available at the time. For Boards to then reject the opinion of the market diminishes the quality of the co-op asset and drives more buyers towards the relative ease of condominium purchases. For buyers to jump through the hoops required for co-op approval, only to learn that the Board feels they are not paying enough, frequently drives a decision to cross co-ops off the list. Furthermore, almost every co-op needs SOME renovation. Little wonder that for many buyers, value versus condominiums becomes one primary motivation to consider a co-op purchase, the other being location. A buyer whose heart is set on a pre-war palace on Fifth Avenue or Central Park West remains, like it or not, a co-op buyer.
2016’s other most significant development was the shift from seller’s market to buyer’s market. Increasingly, as the year went by, buyers possessed the upper hand; they balked at overpricing and waited sellers out. On the listing side, 2016 was a year of price drops, often multiple, to position the subject properties for sale in the changed marketplace. While the year began with sellers firmly in charge of the market, December saw almost every sale negotiated, often from prices which had already been reduced several times.
As to 2017, we face the wild card of the Trump Presidency. While I anticipate our market, like securities, will remain strong for the sale of properly priced property, predicting out beyond four to six months seems specious. Given how little we know about how well Trump and the Congress will work together, and what their disparate priorities may be, we will just have to wait and see.
DIAPASHOME CORE BUSINESS
FRANCHISING IN USA
gelateria italiana
TAX LIENS & DEEDS CERTIFICATES
I nostri clienti investono negli Usa con DiapasHome in “Tax Liens or Tax Deeds Certificates” con un rendimento annuo minimo del 10% sull’investimento. L’investimento ha per garanzia (secondo le leggi di ogni singolo stato americano) le stesse proprietà immobiliari sulle quali le Contee degli Usa hanno emesso il gravame fiscale.
Scoprite come DiapasHome sviluppa per i suoi clienti l’investimento in “Tax Liens e Deeds” (gravami fiscali) negli Stati Uniti d’America.
Seguite la presentazione sotto o fate scorrere le slides.
Investimenti alberghieri negli usa
CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO
Le opportunità in acquisizioni alberghiere sono selezionate dal Gruppo in base a posizione, marca, e ritorno potenziale. Ogni acquisizione è attentamente analizzata dall’Investment Committee e deve soddisfare indici di rendimento rigorosi, condizione che ha consentito il successo del Gruppo nel corso degli anni.
-
Ogni progetto viene selezionato in modo tale da generare dividendi medi annui sopra la soglia del 10% e un IRR netto a fine progetto superiore al 15%.
-
Quota minima per investimento: $ 100,000.00
-
L’orizzonte temporale d’investimento va dai 3 ai 10 anni. Viene anche consentita l’opportunità di exit anticipato rispetto alla scadenza prefissata.
-
Le strutture alberghiere devono essere localizzate in aree degli USA in espansione o in mercati strategici con elevate barriere all’ingresso.
-
Gli alberghi devono essere affiliati a un top brand, con un consolidato sistema di prenotazioni (i.e. Hilton, Sheraton…).
-
Gli alberghi devono generare un solido flusso di cassa, e avere potenziale di miglioramento.