ANNUNCIATA UNA NUOVA RIFORMA FISCALE PER LA CRESCITA ECONOMICA AMERICANA
Piero Salussolia P.A., Dott.ssa Federica Magni
Il Segretario del Tesoro Americano, Steven Mnuchin, ha annunciato alla fine del mese scorso ed in concomitanza con la scadenza dei primi cento giorni di mandato del neoletto presidente, che l’amministrazione Trump intende realizzare il più grande taglio all’imposizione fiscale conosciuto sino ad oggi nella storia americana.
La nuova compagine governativa ritiene, infatti, che una riforma fiscale sia assolutamente necessaria per guidare il paese verso un livello stabile di crescita annuale, che potrebbe raggiungere la soglia del 3%.
I tagli interesserebbero soprattutto, ma non solo, le piccolo imprese. In aggiunta alla riduzione della corporate tax dal 35 al 15%, anche le persone fisiche potrebbero beneficiare di una riduzione delle aliquote e di una totale esezione fiscale sui primi 24 mila dollari guadagnati per coppia.
Oltre a ciò, sono stati preannunciati la riduzione del numeno di fasce di reddito da sette a tre (rispettivamente 10%, 25% e 35%, contro l’apice attuale del 39,6%) ed un considerevole incremento delle deduzioni fiscali ammesse a favore delle famiglie.
Per di più, le imprese potrebbero rimpatriare la liquidità detenuta all’estero pagando una tantum la tassa sull’operazione, anche se, al momento non è stata resa nota l’aliquota di riferimento per il caso specifico.
Infine, anche la tassa di successione, che attualmente può raggiungere il 40% sui beni ereditati oltre il limite di esenzione previsto dalla legge di 5.49 milioni di dollari, potrebbe presto essere abolita.
Il nuovo programma fiscale dovrà essere sottoposto per sua approvazione al Congresso, dove, tuttavia, rischia di non avere vita facile; tra le principali obiezioni, il fatto che i tagli fiscali ridurrebbero in modo significativo le entrate per il governo.
Cosí, per fronteggiare ogni eventuale perplessità, il Segretario del Tesoro ha tempestivamente suggerito che la crescita economica di per sè, nonchè il taglio di una serie di agevolazioni fiscali molto popolari in diversi Stati, contribuirebbero a fronteggiare il piano.
La riforma fiscale, qualora approvata nei termini preannunciati dalla nuova amministrazione, si rivelerebbe di grande impatto per l’intera economia globale e confermerebbe ancora una volta gli Stati Uniti d’America quale indiscutibile nuovo paradiso fiscale, rendendo il paese ancora più attraente per gli investitori internazionali.
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Founded in 1994 by Piero Salussolia, Piero Salussolia P.A. provides specialized, dedicated service to an international clientele on International and Domestic Tax and Estate Planning, Real Estate and Corporate Law, Intellectual Property, Commercial and Civil Law.
Born in Alice Castello, Italy, Piero Salussolia has been practicing law in the United States and is a member of the Florida since 1985 and California Bars since 1984. Piero Salussolia was a member of the Florida Tax Section (where he served as Vice Chairman of the Foreign Tax Committee from 1989 to 1992) and the Florida International Law Section. Piero Salussolia was a founder of the Italy-American Chamber of Commerce, South East Chapter, where he served as Executive Vice President. Piero Salussolia graduated from the Universitá Degli Studi, Turin, Italy, with a doctorate degree in Political Science. He received his Master’s degree in Political Science from San Francisco State University, his Juris Doctor from the University of San Francisco and his Master in Taxation from New York University. He started his legal career with a prominent Miami law firm and subsequently joined the local office of a leading worldwide firm where he became an international partner concentrating in International Tax Law. For his services to the Italian community, Piero Salussolia has been knighted by the Italian Republic. Piero Salussolia is fluent in Italian, Spanish and French.
Il “rent to buy” e la sua disciplina nell’ordinamento italiano (parte 2): il “rento to buy originale”
Avv. Riccardo Perona (Studio legale Giannone, Torino)
Il presente contributo prosegue nell’analisi – introdotta nell’articolo precedente – dell’istituto contrattuale del cosiddetto “rent to buy”, di derivazione anglosassone e in tempi relativamente recenti recepito anche nell’ordinamento italiano, dapprima ricorrendo a una combinazione di alcune forme contrattuali tipiche previste dal codice civile e in seguito, sebbene in forma in parte differente, attraverso la disciplina ad hoc di una nuova tipologia di contratto.
In particolare, ci si soffermerà ora sulla prima delle indicate modalità con cui la figura in esame è stata recepita nell’ordinamento italiano.
Nel dettaglio, l’oggetto della presente disamina è il cosiddetto “rent to buy originale”, un modello contrattuale diffusosi in Italia a partire dal 2009. Tale modello, traendo ispirazione dalla figura statunitense descritta nel contributo precedente, ricorre, per realizzarne la funzione economico-sociale secondo schemi giuridici conformi a nostro ordinamento giuridico nazionale, alla combinazione di due contratti tipici previsti dal codice civile.
Il primo dei citati contratti è quello di locazione. Com’è noto, tale figura è definita dall’art. 1571 del codice civile nei termini seguenti: “la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
Il secondo dei contratti menzionati, invece, è un contratto preliminare di vendita.
Al riguardo, va ricordato che il contratto preliminare è previsto dall’art. 1351 del codice civile, che ne dispone la redazione nella stessa forma del definitivo. Si tratta di un accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un secondo, futuro contratto di cui già determinano, però, gli elementi essenziali.
Nella specie, come si è detto, siamo di fronte ad un preliminare di un contratto di vendita, quest’ultima definita dall’art. 1470 del codice civile in questi termini: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”.
Nel “rent to buy” cosiddetto originale, queste due tipologie contrattuali vengono collegate, pur mantenendo la propria autonomia. Le parti, cioè, sottoscrivono entrambi gli accordi, impegnandosi, da un lato, a rispettare i termini di una locazione e, dall’altro a siglare un successivo accordo di vendita, con il quale il conduttore acquisterà il bene di cui fino ad allora aveva goduto in locazione.
Naturalmente, i due contratti prevedranno poi clausole di collegamento reciproco, che costituiscono il punto più delicato della relativa redazione. Si raccomanda, al riguardo, di rivolgersi alla consulenza specifica di un professionista per la formulazione di una regolamentazione esente da criticità, dal momento che, come si è accennato, si tratta di combinare due figure esistenti e tipizzate nell’ordinamento italiano per realizzare effetti molto peculiari. Sarà dunque necessario contemperare le differenti esigenze delle parti per giungere ad un’adeguata disciplina dei rispettivi interessi che prevenga la possibilità di successivi contenziosi dovuti a una impropria formulazione delle clausole.
Entrambi i contratti vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Il preliminare va anche trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e, a tal fine, sarà necessario rivolgersi a un notaio. Con la trascrizione si realizzerà una forma pubblicitaria che garantirà le parti nei confronti di eventuali pretese di terzi.
Va precisato che, in questa prima realizzazione del “rent to buy” in Italia, ottenuta attraverso la combinazione delle due citate figure contrattuali tipiche, sussisterà, in virtù del preliminare di vendita che si va a siglare, un obbligo all’acquisto da parte del conduttore alla data prevista. Questo aspetto, come si vedrà, non sarà presente nella seconda realizzazione della figura in Italia, quella di cui alla legge n. 164/2014, di cui però ci si occuperà nel successivo contributo.
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