Investimenti negli Stati Uniti – parte II
Piero Salussolia P.A.
Gli investimenti immobiliari effettuati negli Stati Uniti (“USA”) da stranieri e le loro ripercussioni di carattere fiscale, sono argomenti che richiedono lo studio di diversi fattori i quali contribuiscono a determinare la fattibilità e l’efficacia dell’investimento stesso in connessione con le necessità del relativo investitore. Questa seconda parte dell’articolo si concentrerà sugli investimenti effettuati da una persona fisica, le relative imposte statali sulla plusvalenza e sul reddito, nonché, le imposte federali e quelle di successione. Come già accennato nell’articolo che precede, eventuali utili siano essi plusvalenze o redditi possono essere soggetti alle imposte statali che variano da Stato a Stato.
Alcuni Stati non prevedono imposte per le persone fisiche, ivi compreso quello della Florida. Diversamente, le società costituite in Florida sono soggette a un’imposta statale fissa pari al 5.5%, così come verrà meglio descritto nella terza parte di questo articolo. Vale la pena notare che gli Stati dell’Alaska, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington e Wyoming, non prevedono imposte sulle plusvalenze a carico delle persone fisiche. Questi stessi Stati, sempre con riferimento alle persone fisiche, non prevedono imposte sul reddito fatta eccezione per il New Hampshire e il Tennessee, che hanno la facoltà di imporre un’imposta sul reddito generato da interessi e/o dividendi. Tra gli altri Stati, come esempio, le Hawaii hanno un’imposta molto alta sulle plusvalenze, pari a un 11%, mentre l’Indiana prevede un’imposta sulle plusvalenze particolarmente bassa, pari al 3.4%, invece lo Stato di New York consente alle città e/o contee di prevedere una ulteriore contribuzione fiscale: dove per la città di New York l’aliquota massima è pari al 3.88% che, sommata all’imposta statale del 8.82%, dà un totale del 12.7%.
La tabella che segue mostra alcune delle città per le quali sono previste imposte a livello locale.
States | Local Tax | Estate Tax | Estate & Local Tax |
---|---|---|---|
Indianapolis | 1.62% | 3.4% | 5.02% |
Baltimore | 3.2% | 5.5% | 8.7% |
Montgomery | 3.2% | 5.5% | 8.7% |
Detroit | 2.5% | 4.35% | 6.85% |
New York | 3.88% | 8.82% | 12.7% |
Gli stranieri comunque, anche se non residenti fiscali (N.B. per i fini successori conta il domicilio non la residenza fiscale) negli Stati Uniti sono comunque soggetti all’imposta di successione sui beni e sulle proprietà che persistono sul territorio americano al momento del decesso del de cuius, a titolo esemplificativo: opere d’arte, imbarcazioni, animali, gioielli, automobili e tutti i beni immobili; vanno altresì inclusi i crediti giudiziali, i marchi, i diritti d’autore e le partecipazioni in società del Nord America (si specifica che queste ultime, nel diverso caso della donazione, non sono soggette ad alcun tipo di trattenuta fiscale). Va distinta la figura del porfolio interest che si riscontra in tema di obbligazioni di debito acquisite da uno straniero presso un’entità giuridica statunitense e rispettivo reddito generato passivamente tramite gli interessi percepiti. Gli interessi ricavati dall’acquisizione di obbligazioni di debito, laddove non esistesse opportuna esenzione o riduzione da convenzione, sarebbero – come visto nella prima parte di quest’articolo – soggetti all’imposta fissa, gravante nella misura del 30%, sul reddito generato da una fonte passiva, c.d. Fixed or determinable, annual or periodical income (FDAPI). Al fine anche di attirare gli investimenti stranieri, attraverso l’art 871 (a) del c.d. “Deficit Reduction Act” del 1984 e s.m.i., sottoscritto dall’allora Presidente Reagan, è stata prevista, in favore degli stranieri e nel rispetto di determinate condizioni, un’esenzione dall’imposta gravante sugli interessi derivanti da titoli di debito. Una tra le condizioni fondamentali perché l’esenzione possa trovar luogo è che il finanziatore straniero non abbia delle partecipazioni/azioni pari o maggiori al 10%. Inoltre, si segnala che il portfolio interests non è soggetto all’imposta di successione. La massima imposta di successione, per l’anno 2014, è del 40%, segue la tabella con i relativi scaglioni.
Taxable estate | Tentative tax equals | Plus | Of amount over |
---|---|---|---|
0 – $10.000 | $0 | 18% | $0 |
$10.000 – $20.000 | $1.800 | 20% | $10.000 |
$20.000 – $40.000 | $3.800 | 22% | $20.000 |
$40.000 – $60.000 | $8.200 | 24% | $40.000 |
$60.000 – $80.000 | $13.000 | 26% | $60.000 |
$80.000 – $100.000 | $18.200 | 28% | $80.000 |
$100.000 – $150.000 | $23.800 | 30% | $100.000 |
$150.000 – $250.000 | $38.800 | 32% | $150.000 |
$250.000 – $500.000 | $70.800 | 34% | $250.000 |
$500.000 – $750.000 | $155.800 | 37% | $500.000 |
$750.000 – $1.000.000 | $248.300 | 39% | $750.000 |
$1.000.000 | $345.800 | 40% | $1.000.000 |
Lo straniero non domiciliato ai fini fiscali è esente dal pagamento dell’imposta di successione sui primi $60,000.00 del patrimonio ricevuto in eredità, imposta pari a $13,000.00 laddove dovuta, come da tabella che precede. I cittadini statunitensi e gli stranieri domiciliati, per l’anno 2014, sono esentati dal pagamento dell’imposta di successione sui primi $5,340,000.00 del patrimonio ereditato. Quest’articolo non include l’analisi dei Trattati Internazionali, ciò nonostante, è d’uopo segnalare che gli Stati Uniti hanno concluso – come con l’Italia e a differenza dei Paesi dell’America Latina – una serie di trattati fiscali secondo i quali al decesso di una persona cittadina o domiciliata in uno dei Paesi che hanno a loro volta sottoscritto il trattato, sono consentite deduzioni e crediti d’imposta al fine di evitare il regime della doppia imposizione fiscale. Investire attraverso una persona fisica, e non giuridica, per alcuni versi potrebbe rivelarsi maggiormente oneroso, ciò nonostante, per esempio, in ambito d’imposte sulle plusvalenze – per le quali l’imposizione massima per le persone fisiche è pari al 20% mentre per le persone giuridiche si aggira intorno al 40%, come vedremo nel prossimo articolo – si rivela essere la migliore scelta.
Il presente articolo contiene informazioni di carattere generale e non sostituisce in alcun modo l’assistenza di un avvocato. Vi suggeriamo di rivolgervi a un professionista per ulteriori informazioni e assistenza. L’assunzione di un avvocato è una decisione importante che non dovrebbe basarsi esclusivamente su informazioni pubblicitarie. Prima di decidere, chiedeteci di inoltrarvi informazioni scritte a titolo gratuito in relazione alle nostre qualifiche ed esperienza. La società Piero Salussolia P.A., fondata nel 1994 da Piero Salussolia, fornisce un’assistenza specializzata e personalizzata a una clientela internazionale in Diritto Tributario Internazionale e Nazionale e Pianificazione Patrimoniale, Diritto Societario e Immobiliare, Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Contrattuale, Diritto Marittimo e Diritto d’Immigrazione. Nato ad Alice Castello, Italia, Piero Salussolia esercita la professione forense negli Stati Uniti ed è un membro dell’Ordine degli Avvocati della Florida dal 1985 e della California dal 1984. Piero Salussolia è stato un membro della sezione di Diritto Internazionale e della Sezione Tributaria della Florida (dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Comitato Fiscale Estero dal 1989 al 1992). Piero Salussolia è stato socio fondatore della Camera di Commercio italo-americana South East Chapter, dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente esecutivo. Piero Salussolia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università Degli Studi di Torino, un Master in Scienze Politiche presso la San Francisco State University, una laurea in Giurisprudenza presso la University of San Francisco ed un Master in Diritto Tributario presso la New York University. L’Avvocato Salussolia ha iniziato la sua carriera presso un prestigioso studio legale di Miami; successivamente è entrato nella sede locale di uno studio legale internazionale di fama mondiale, di cui è diventato socio internazionale concentrandosi sul Diritto Tributario Internazionale. Per i servizi resi alla comunità italiana, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Piero Salussolia parla correntemente italiano, spagnolo, francese e inglese.
Investimenti immobiliari esteri: la prospettiva fiscale italiana – parte II
Dott. Niccolò Poggio
1. Monitoraggio fiscale
Alla luce dei recenti sviluppi legislativi legati al contrasto all’evasione a livello internazionale che ha visto tra gli altri la firma dell’accordo tra l’Italia e Stati Uniti d’America del cosiddetto FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), firmato a Roma il 10 gennaio 2014, legato allo scambio automatico di informazioni da parte delle istituzioni finanziarie tra Stati, nonché delle attuali procedure vigenti in Italia relative all’emersione dei capitali illecitamente detenuti all’estero ed alla regolarizzazione delle violazione degli obblighi di monitoraggio (Voluntary Disclosure), il Monitoraggio Fiscale è diventato ancor più un elemento di fondamentale importanza e criticità su cui l’Amministrazione fiscale italiana pone particolare attenzione anche in ambito sanzionatorio.
La sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero viene ora fissata nella misura compresa tra il 3% e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Solo laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata nella misura compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati. Tra le buone notizie figura anche la soppressione della sanzione accessoria data dalla confisca di beni di corrispondente valore. Non sono più soggetti a monitoraggio fiscale i trasferimenti di denaro dall’Italia all’estero, estero su estero e dall’estero all’Italia.
Le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia che detengono proprietà immobiliari all’estero sono tenute, per adempiere agli obblighi di monitoraggio, alla compilazione del quadro RW della Dichiarazione dei Redditi annuale (Modello Unico PF).
Per gli immobili detenuti negli Stati Uniti nel quadro RW in ogni dichiarazione dei redditi annuale si dovrà indicare il valore degli immobili detenuti all’inizio e alla fine del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Ai fini della valorizzazione di detti immobili, si utilizza di norma il costo risultante dall’atto di acquisto e come tasso di conversione per gli importi espressi in valute estere si utilizzano i cambi medi mensili indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito (C.M. 38/E/2013) che qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione dell’adempimento del monitoraggio sia il titolare di usufrutto, sia il titolare della nuda proprietà.
Si evidenzia che le recenti modifiche normative hanno esteso l’obbligo del monitoraggio anche ai soggetti che pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria, siano i “titolari effettivi” dell’investimento, considerati tali in ossequio alla normativa vigente in tema di antiriciclaggio. Ne consegue che l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività sia detenute per il tramite di interposta persona (fiduciarie estere o soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari). Nel caso in cui si detengano invece Attività finanziarie all’estero (senza l’intervento di un intermediario finanziario residente) ad esempio azioni, obbligazioni o altri titoli nel caso in cui siano negoziati in mercati regolamentati si utilizzerà al fine del monitoraggio il valore puntuale di quotazione mentre invece per i titoli non quotati si deve assumere il valore nominale.
Nel caso in cui si detengano partecipazioni in società estere localizzate in Paesi White List le quali a loro volta detengano investimenti all’estero di natura immobiliare o mobiliare finanziaria e tali società non siano meramente soggetti interposti, ma svolgano effettivamente un’attività, nel quadro RW il contribuente dovrà indicare esclusivamente il valore della propria partecipazione.
2. Imposte patrimoniali IVIE e IVAFE
La compilazione del quadro RW assolve al duplice obbiettivo di monitoraggio delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero e di determinazione delle seguenti imposte patrimoniali:
• IVIE Imposta sul valore degli immobili all’estero (introdotta a partire dal 2012 dal Governo Monti).
L’imposta è dovuta sul valore degli immobili situati all’estero posseduti da persone fisiche residenti in Italia ed è stabilita attualmente in misura pari al 0,76% sul valore degli immobili dichiarati nel quadro RW. Soggetto passivo è il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.
Gli immobili esteri non locati assoggettati ad IVIE non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef in Italia questo in quanto l’Ivie assorbe anche la tassazione dei cosiddetti redditi fondiari, analogamente a quanto avviene in Italia per l’IMU. L’Ivie è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi di possesso nell’anno.
Per gli immobili situati negli Stati Uniti dall’IVIE si detraggono le imposte patrimoniali ivi pagate quale la Real Property Tax. Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia. A titolo di esempio nel caso in cui si acquisti un immobile del valore di 1 Milione di Euro a Miami, in Italia sarà dovuta una IVIE annua pari a 1.000.000 X 0,76% = 7.600 Euro da tale importo dovrà essere scomputato quanto già versato negli Stati Uniti a titolo di Real Property Tax. Nel caso in cui si possegga una seconda casa a Forte dei Marmi l’IMU annuale dovuta si calcolerà sulla base della relativa rendita catastale rivalutata, a titolo di esempio nel caso di una rendita catastale pari ad Euro 5.000 l’IMU annuale dovuta sarà pari a:
[(5.000 +5%)X160] X1,06% = Euro 8.904.L’IVIE è dovuta anche nel caso in cui gli immobili esteri sia detenuti da persona fisica residente per il tramite di una società fiduciaria o nel caso in cui i predetti immobili sia formalmente intestati ad entità giuridiche che agiscano quali soggetti interposti.
• IVAFE imposte sul valore delle attività finanziarie all’estero
La base di calcolo è costituita dal valore di mercato o in mancanza dal valore nominale rilevato al termine di ciascun anno delle attività finanziarie estere detenute da persone fisiche residenti in Italia. L’aliquota è attualmente pari allo 0,2 %. Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Rientrano tra i prodotti finanziari a cui si applica l’IVAFE a titolo di esempio:
• Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
• Obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
• Strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali;
• Quote di fondi comuni di investimento.
Questo articolo contiene informazioni di carattere generale; pertanto non deve in alcun modo essere considerato alla stregua di un parere professionale o utilizzato in sua sostituzione. Le informazioni contenute nel presente articolo sono fornite su questioni di interesse generale e non possono essere considerate esaustive o complete sulla materia trattata.L’applicazione e l’impatto delle Leggi può variare ampiamente in base alla fattispecie. Prima di intraprendere qualsiasi azione, si consiglia di ottenere un parere specifico da un professionista.
Questo documento è stato redatto nel mese di gennaio 2016, sulla base della normativa al tempo in vigore e delle informazioni al tempo disponibili.
Niccolò Poggio, svolge l’attività di fiscalista in un primario Studio Legale e Tributario, è esperto nell’assistenza di clientela nazionale ed internazionale, sia nella consulenza fiscale di carattere ordinario che nell’esecuzione di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale. Le sue aree di specializzazione includono anche l’assistenza fiscale a fondi d’investimento sia privati che pubblici e la tassazione di gruppi. Si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un Master in Diritto Fiscale Internazionale, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
Investimenti immobiliari U.S.A.
Avv. Stefano Bianchi
Negli ultimi anni si è assistito ad una sensibile crescita del numero degli investitori che esplorano il mercato immobiliare statunitense alla ricerca di affari. L’acquisto di abitazioni da parte di stranieri negli Stati Uniti (“USA”), infatti, è stato fortemente incentivato dal raggiungimento di costi senza precedenti, dall’offerta agli investitori di importanti opportunità di guadagno e di ritorno sia nel breve che nel medio-lungo periodo e dalla politica liberale assunta dal governo.
Al fine di illustrare le possibili modalità di acquisto, pare tuttavia opportuno ricordare che quando si intende investire negli Stati Uniti è necessario considerare la legislazione federale e quella dello stato in cui ci si appresta ad operare. In questo breve articolo ci prefiggiamo lo scopo di illustrare sinteticamente gli effetti della successione mortis causa o di una donazione avente ad oggetto un asset immobiliare acquistato sul territorio statunitense.
Va premesso che l’acquisto dell’immobile può essere realizzato:
1. Come persona fisica;
2. Come persona giuridica.
Acquistare un immobile come persona fisica è il modo più rapido ed economico per effettuare un investimento immobiliare negli USA. Preme ricordare che, in tale ipotesi, l’acquirente è ritenuto illimitatamente responsabile per qualunque danno cagionato a terzi e per qualunque debito relativo all’immobile acquistato, rispondendone anche con il proprio patrimonio italiano. Le polizze assicurative, tuttavia, sono spesso più che sufficienti a coprire eventuali denunce in tal senso.
È opportuno sottolineare che se al momento dell’acquisto il compratore è unito in matrimonio in Italia, l’abitazione entrerà a far parte del regime patrimoniale prescelto secondo le leggi italiane (separazione o comunione dei beni). In caso di decesso dell’investitore straniero proprietario come persona fisica di immobili negli USA, facenti parte di un più ampio patrimonio, la successione verrà aperta in Italia sull’intero asse ereditario ma sarà applicata negli USA un’imposta di successione, denominata “Estate tax”, sui beni e sulle proprietà che persistono sul territorio americano al momento del decesso del de cuius.
Pare tuttavia opportuno sottolineare che tra Italia e Stati Uniti, al fine di evitare una doppia imposizione fiscale in materia di successione, è stata stipulata ed è vigente un’apposita Convenzione (Convenzione del 30 marzo 1955 approvata con L. 19 luglio 1956, n. 943). Poiché l’Estate Tax può, in taluni casi, ammontare ad importi cospicui, è talvolta consigliabile svolgere un’approfondita valutazione preventiva.
Vale la pena evidenziare che un cittadino italiano, proprietario a titolo personale di immobili persistenti sul territorio statunitense può anche procedere a donazione di detto asset. In tal caso va però ricordato che l’istituto della donazione è regolamentato dalla legge del donante e del donatario, quindi la fiscalità applicabile sarà quella presumibilmente italiana che dovrà tenere conto dei valori del bene donato risultanti da una perizia giurata ed asseverata da allegare all’atto pubblico di donazione. L’investitore straniero ha la possibilità di acquistare immobili negli Stati Uniti anche attraverso una persona giuridica di diritto statunitense o di diritto non USA.
Qualora si opti per l’acquisto di un immobile attraverso una società USA, è da tener in buon conto che le imposte, in caso di successione mortis causa del socio, possono risultare alquanto elevate (per una più puntuale ed approfondita disamina di tale argomento si consiglia la lettura dell’articolo “Ius Gentium – parte III” pubblicato su questa rivista). Imposizione che l’erede potrebbe non essere chiamato a corrispondere se il de cuius/investitore straniero, come persona fisica, è titolare di quote/azioni di una società di capitali stranieri che, a sua volta, è proprietaria di immobili situati in suolo americano. In questo caso le imposte sulle successioni immobiliari non vengono applicate, alla morte dell’investitore, perché vengono trasferite agli eredi solo le partecipazioni nella società di capitali straniera ed essi non ricevono, dunque, proprietà immobiliari negli Stati Uniti.
L’investitore straniero può inoltre decidere di creare una società di capitali straniera (c.d. società tandem) che diventi titolare di una società di capitali USA che, a sua volta, acquisti immobili americani (si rimanda all’articolo “Ius Gentium – parte IV” che verrà pubblicato su questa rivista). Anche in questo caso, grazie all’uso di tale “catena” di società di capitali, è possibile limitare l’impatto delle imposte statunitensi sulla tassazione. Ricordiamo inoltre che l’acquisto di un immobile per il tramite di una società di diritto USA costituita ad hoc può essere consigliato, oltre che per ragioni fiscali, anche per beneficiare del regime di responsabilità limitata dei soci.
Acquistare un immobile tramite una società di diritto USA, non impedisce tuttavia l’applicazione della “Estate tax” poiché detta partecipazione societaria costituisce patrimonio imponibile del de cuius. Nell’ipotesi in cui l’investitore straniero intenda invece donare le quote di partecipazione in una società statunitense proprietaria di immobili sul suolo USA, l’atto di liberalità con il quale si cedono tali azioni non sarà soggetto alle imposte americane sulle donazioni.
Al fine di addivenire all’acquisto di un immobile in territorio statunitense, gli stranieri possono scegliere tra diverse figure societarie: le società trasparenti (Limited Partnership, General Partnership, Limited Liability Company – LLC) e le società per azioni, c.d. C-corporations (Per una più approfondita trattazione si invita a leggere l’articolo “Ius Gentium – parte III e IV).
Il presente articolo vuole fornire informazioni di natura generale e non sostituisce in alcun modo l’assistenza di un avvocato. Vi suggeriamo di rivolgervi ad un professionista per ulteriori informazioni e assistenza. L’assunzione di un avvocato è una decisione importante che non dovrebbe basarsi esclusivamente su informazioni pubblicitarie.