Gli Stati Uniti, un nuovo Paradiso Fiscale
Piero Salussolia P.A.
con la collaborazione di Niccolò Poggio e Andrea D’dario
I cittadini ed i residenti fiscali statunitensi (“Soggetti Fiscali USA”) sono sempre stati soggetti all’obbligo di dichiarare al Fisco americano (IRS) il loro reddito ovunque prodotto.
Allo stesso modo, da alcuni anni, gli stessi soggetti hanno altresì l’obbligo di segnalare al Fisco tutti i conti bancari esteri che superano i 10,000 USD. La violazione di tale obbligo è punita con pesanti multe e, nei casi più gravi, con una condanna penale.
Al fine di monitorare il corretto adempimento di tali obblighi, nel 2010, il Presidente Barack Obama ha firmato il Foreign Account Tax Compliance (FACTA) il quale impone agli Stati aderenti, in virtu’ della sottoscrizione di specifici accordi intergovernativi, l’obbligo di condividere con gli Stati Uniti le informazioni finanziarie utili per la prevenzione di eventuali evasioni fiscali.
Le banche non statunitensi, inoltre, hanno l’obbligo di segnalare all’IRS tutti i conti correnti bancari, detenuti direttamente o indirettamente da soggetti fiscali statunitensi, con un capitale superiore a 50,000,00 USD; gli istituti di credito che commettono gravi omissioni di informazione, sono soggetti ad una penale del 30%, oltre al divieto di acquisire determinati tipi di licenze o di operare negli Stati Uniti.
Le Banche mondiali stanno attualmente riflettendo su come affrontare le problematiche derivanti da queste norme antievasione, in quanto più di ottanta istituti di credito svizzeri hanno dovuto pagare, nel corso degli ultimi anni, un totale di circa 5 miliardi di dollari di sanzioni.
D’altro canto, l’Organizzazione Economica per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) ha espresso il suo interesse a collaborare con questa iniziativa statunitense e ad aiutare nell’identificazione degli evasori fiscali realizzando il Common Reporting Standard (CRS), con il quale gli Stati membri si impegnano ogni anno a scambiare tra loro informazioni finanziarie sui rispettivi cittadini.
Attualmente aderiscono a questi accordi più di 100 Stati, includendo Paesi come le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche e le Isole del Canale.
E’ importante sottolineare che gli Stati Uniti, non avendo sottoscritto alcun specifico Trattato al riguardo, non figurano tra i firmatari del CRS, e, pertanto, non sono soggetti ad alcun obbligo di divulgazione di informazioni relativamente a persone estere che investono nel Paese sia direttamente che attraverso società di comodo.
Questo interessante aspetto ha creato un nuovo mercato per gli imprenditori e le industrie, soprattutto in stati come il Delaware, il Wyoming, il Nevada e il South Dakota, dove è possibile costituire una società senza dover fornire informazioni dettagliate su soci e azionisti.
Nella lista dei paradisi fiscali realizzata sulla base di rigidi indici di investimento dal TJN (Tax Justice Network), gli Stati Uniti attualmente si trovano in terza posizione, davanti a Singapore, Isole Cayman e Lussemburgo, mentre in prima e seconda posizione si trovano rispettivamente la Svizzera e Hong Kong.
Infatti, a riprova di quanto sopra delineato, molte persone hanno smantellato le proprie strutture offshore, costituendo nuove società negli Stati Uniti, al fine di aggirare gli obblighi di informazioni previsti dal CRS riuscendo così ad operare in un anonimato quasi assoluto.
Inoltre, va sottolineato che le Società trasparenti americane, come le LLC (società equiparabili a grandi linee alle S.r.l. italiane), le Società in nome collettivo (partnership), le Società in accomandita con soci esteri, e un particolare tipo di Trust con beneficiari e fondatori esteri (hybrid Trust), che generano reddito solamente fuori dagli U.S.A., non sono soggetti ad alcuna tassazione americana, né federale né statale.
Su questi presupposti, gli Stati Uniti diventano una potenziale destinazione di investitori esteri in cerca di anonimato e di una tassazione agevolata, creando così una notevole crescita dell’intera economia americana.
Il presente articolo contiene informazioni di carattere generale e non sostituisce in alcun modo l’assistenza di un avvocato. Vi suggeriamo di rivolgervi a un professionista per ulteriori informazioni e assistenza. L’assunzione di un avvocato è una decisione importante che non dovrebbe basarsi esclusivamente su informazioni pubblicitarie. Prima di decidere, chiedeteci di inoltrarvi informazioni scritte a titolo gratuito in relazione alle nostre qualifiche ed esperienza. La società Piero Salussolia P.A., fondata nel 1994 da Piero Salussolia, fornisce un’assistenza specializzata e personalizzata a una clientela internazionale in Diritto Tributario Internazionale e Nazionale e Pianificazione Patrimoniale, Diritto Societario e Immobiliare, Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Contrattuale, Diritto Marittimo e Diritto d’Immigrazione. Nato ad Alice Castello, Italia, Piero Salussolia esercita la professione forense negli Stati Uniti ed è un membro dell’Ordine degli Avvocati della Florida dal 1985 e della California dal 1984. Piero Salussolia è stato un membro della sezione di Diritto Internazionale e della Sezione Tributaria della Florida (dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Comitato Fiscale Estero dal 1989 al 1992). Piero Salussolia è stato socio fondatore della Camera di Commercio italo-americana South East Chapter, dove ha ricoperto la carica di Vicepresidente esecutivo. Piero Salussolia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università Degli Studi di Torino, un Master in Scienze Politiche presso la San Francisco State University, una laurea in Giurisprudenza presso la University of San Francisco ed un Master in Diritto Tributario presso la New York University. L’Avvocato Salussolia ha iniziato la sua carriera presso un prestigioso studio legale di Miami; successivamente è entrato nella sede locale di uno studio legale internazionale di fama mondiale, di cui è diventato socio internazionale concentrandosi sul Diritto Tributario Internazionale. Per i servizi resi alla comunità italiana, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Piero Salussolia parla correntemente italiano, spagnolo, francese e inglese.
This article contains general information and does not replace in any way the help of a lawyer. We suggest you seek professional help for further information and assistance. The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely upon advertisements. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience.
Founded in 1994 by Piero Salussolia, Piero Salussolia P.A. provides specialized, dedicated service to an international clientele on International and Domestic Tax and Estate Planning, Real Estate and Corporate Law, Intellectual Property, Commercial and Civil Law.
Born in Alice Castello, Italy, Piero Salussolia has been practicing law in the United States and is a member of the Florida since 1985 and California Bars since 1984. Piero Salussolia was a member of the Florida Tax Section (where he served as Vice Chairman of the Foreign Tax Committee from 1989 to 1992) and the Florida International Law Section. Piero Salussolia was a founder of the Italy-American Chamber of Commerce, South East Chapter, where he served as Executive Vice President. Piero Salussolia graduated from the Universitá Degli Studi, Turin, Italy, with a doctorate degree in Political Science. He received his Master’s degree in Political Science from San Francisco State University, his Juris Doctor from the University of San Francisco and his Master in Taxation from New York University. He started his legal career with a prominent Miami law firm and subsequently joined the local office of a leading worldwide firm where he became an international partner concentrating in International Tax Law. For his services to the Italian community, Piero Salussolia has been knighted by the Italian Republic. Piero Salussolia is fluent in Italian, Spanish and French.
gelateria italiana, franchising in Usa
ITALIA
AFFARI DEL MESE
Villa storica, legnano – italia
Villa LA FAGGIOLA, lAGO MAGGIORE – italia
MALTA
Apt. in Villa SAvoy, la valletta – Malta
Panoramica su come operare nel mercato immobiliare maltese
Dott. Raffaele Piu
Prezzi delle case alle stelle….per 18 delle 23 economie prese in considerazione (Malta non è presente, piccola e per ora lontana dai titoli di giornale ma non dai target degli investitori più smart).
Situazioni di debolezza continua dei prezzi in Europa del Sud, Spagna, Francia e Italia e in contrasto mercati surriscaldati nelle capitali Nord Europee, UK e Svezia.
Due sono i criteri con cui valutare se un mercato è ancora in bolla (troppo caro) o in bolla ci sta entrando e quindi presenta dei prezzi insostenibili:
- Primo se è abbordabile, conveniente, la misura è il rapporto tra PREZZO e REDDITO NETTO personale.
- Secondo se l’investimento ha una solida base finanziaria, la misura è il rapporto tra PREZZO e RENDIMENTO.
Quando questi valori sono sopra le medie storiche, l’immobile e sopravalutato, quando sotto è sottovalutato
Malta è una nazione e un mercato piccolo, per il momento ancora lontana dalla mente e immaginazione delle folle, con prezzi medi relativamente ancora convenienti rispetto agli altri mercati
Il fattore dimensionale, limita l’offerta per definizione, in forte contrasto con una domanda esplosiva nel medio termine dovuta a 3 fattori principali:
- il significativo numero di grandi progetti internazionali di investimento e infrastrutture a MALTA e GOZO.
- la crescente domanda da parte del mercato estero, sia individui sia imprese, nella ricerca di immobili residenziali e commerciali per vivere, lavorare, fare business, investire e passare le vacanze….solo per citarne alcuni.
Una costante crescita della domanda da parte del mercato locale Maltese, dovuta al miglioramento del potere di acquisto e alla chiara scelta di destinare le proprie risorse all’investimento immobiliare, un asset considerato privilegiato per essere sostanzialmente tax-free e con un’alta aspettativa di costanti flussi di cassa derivanti dagli affitti sia di breve sia di lungo termine.
Le (Societa’ di) “Holding Immobiliare a Malta.”
Le Societa‘ di Holding Immobiliare sono entita‘ giuridiche utilizzate da High Worth Individuals o da gruppi di societa‘ per investire in proprieta‘ immobiliari, detenere azioni o partecipazioni in altre societa‘ che investono nel settore immobiliare.
Una “Property Holding Company” puo‘ essere utilzzata per investire in una singola proprieta‘ o in un elevato numero di proprieta‘ facenti parte di un piu‘ ampio progetto di sviluppo immobiliare. In alcuni casi, una societa‘ di holding immobiliare puo‘ essere utilizzata per operare ed investire in ogni singola proprieta‘ facente parte di un piu‘ ampio progetto di sviluppo immobiliare. In aggiunta alla detenzione di beni immobili, tali societa‘ possono prendere parte ad altre attivita‘ quali ad esempio:
- Concedere in leasing beni immobili a societa‘ appartenenti allo stesso gruppo o a terze parti non collegate;
- Finanziare un ampio progetto di sviluppo in ambito immobiliare.
Vantaggi:
In uno scenario senza confini, l‘individuazione della location in cui avviare una “Property Holding Company” rappresenta una scelta cruciale e solitamente implica diverse valutazioni di natura fiscale. Un‘adeguata struttura societaria (volta ad ottimizzare i benefici fiscali) puo‘ portare i seguenti benefici:
- Tassazione contenuta del rimpatrio degli utili derivanti dalla vendita/ trasferimento dell‘immobile al beneficiario effettivo.
- Semplificazione dei trasferimenti di proprieta‘: la vendita delle azioni della societa‘ di holding stessa rappresenta una via percorribile per trasferire il titolo legale di una proprieta‘ immobiliare; in presenza di determinate condizioni tali trasferimenti non sono inoltre soggetti agli oneri fiscali previsti in materia di plusvalenze.
- Il reddito derivante da locazioni e finanziamenti sorge in una giurisdizione fiscale molto favorevole.
Il Regime della Partecipation Exemption:
I redditi derivanti da dividendi e plusvalenze prodotti sulla cessione di una partecipazione in una societa‘ non residente rientranti nella categoria della “Partecipating Holding” sono esentasse a Malta.
Nessuna ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una Societa‘ Maltese:
Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi agli azionisti di una societa‘ Maltese non residenti a Malta. Questo aspetto del sistema fiscale Maltese facilita il rimpatrio degli utili nelle giurisdizioni a fiscalita‘ ridotta (paradisi fiscali).
Nessuna tassazione delle plusvalenze sul traferimento di azioni a una societa‘ Maltese:
Le plusvalenze prodotte dal trasferimento di azioni ad una societa‘ Matese da parte di un soggetto non residente non sono soggette ad alcuna tassazione a Malta sempre che i beni di tale societa‘ non siano interamente o per la maggior parte costituiti da proprieta‘ immobiliari situate a Malta.
Nessuna Imposta di Bollo:
In presenza di determinate condizioni Malta non impone alcuna imposta di bollo sul trasferimento di azioni a una societa‘ Maltese da parte di un soggetto non residente a Malta.
Nessuna normativa in materia di “Thin Capitalization”:
Non vi sono norme che regolano la “Thin Capitalization” a Malta. L‘assenza di una normativa in materia permette ad una Holding Company di finanziare l‘acquisizione di partecipazioni e di effettuare operazioni di “push down” del debito in modo molto efficiente dal punto di vista fiscale.
Purche‘ determinate condizioni siano soddisfatte, la holding company potra‘ dedurre interamente qualsiasi interesse pagato sui prestiti effettuati dagli azionisti alla societa‘. L‘assenza di una normativa in materia di “Thin Capitalization” rende particolarmente favorevole l‘utilizzo di societa‘ di holding Maltesi anche come veicolo di finanziamento a tassazione contenuta.
COSTA AZZURRA
AFFARE DEL MESE
La disciplina delle c.d. aste giudiziarie: nozione, differenze con altri istituti, disciplina generale – parte I
Avv. Riccardo Perona (Studio Legale Giannone, Torino)
1 – La cosiddetta “asta giudiziaria” consiste, tecnicamente, in un procedimento di vendita forzata dei beni (mobili o immobili) di un debitore inadempiente (persona fisica o giuridica) che si dispone all’esito di un processo di esecuzione al fine di soddisfare, almeno parzialmente, i creditori, tramite quanto viene ricavato dalla vendita stessa.
La disciplina generale della vendita giudiziaria dei beni del debitore esecutato si rinviene agli artt. 501 e ss. del codice di procedura civile, che, parimenti, contiene poi disposizioni speciali in riferimento alla vendita nel caso di espropriazione mobiliare (artt. 513 e ss.) e a quella nel caso di espropriazione immobiliare (artt. 555 e ss.). Rinviando a interventi successivi l’analisi delle disposizioni di dettaglio da ultimo menzionate e del tema delle aste fallimentari, si intende cominciare, in questo articolo, con l’illustrare alcune nozioni generali in tema di esecuzione e vendita forzata, valide, in quanto tali, tanto per i casi di esecuzione mobiliare quanto per quelli di esecuzione immobiliare.
2 – A norma dell’art. 501 c.p.c., l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento. Viene dunque previsto un termine c.d. dilatorio, rispetto al quale è ammessa solamente un’eccezione, con riguardo, segnatamente, alle cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.
Il citato termine, come accennato, decorre dal pignoramento. Al riguardo, deve ricordarsi che con pignoramento si intende a sua volta, a norma degli artt. 491 e ss., l’atto che dà inizio all’espropriazione forzata. Questo consiste, più in particolare, in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario, su impulso del creditore c.d. pignorante (al quale possono poi affiancarsi, nel corso dell’esecuzione, i creditori c.d. intervenuti), fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i relativi frutti.
3 – Decorsi i detti dieci giorni dal pignoramento, dunque, può essere presentata istanza di assegnazione o di vendita. Si tratta di due istituti differenti.
Attraverso l’assegnazione, infatti, si ha il trasferimento della titolarità di un bene dal debitore al creditore, il quale viene così soddisfatto nella propria pretesa direttamente attraverso il detto bene (c.d. datio in solutum giudiziale). In tale ipotesi il creditore rimane tenuto, nel caso di eccedenza del valore del bene rispetto a quello del pignoramento, al versamento di un conguaglio. A norma dell’art. 505 c.p.c., l’assegnazione può essere chiesta dal creditore pignorante e, se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti. L’assegnazione, ai sensi del successivo art. 506, può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente. Se il valore eccede quello da ultimo indicato, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono. Quanto alla forma, all’assegnazione si fa luogo mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
4 – Attraverso la vendita forzata, invece, i beni pignorati vengono venduti e i creditori vengono soddisfatti attraverso la distribuzione della somma ricavata.
La vendita forzata può attuarsi attraverso due modalità: con incanto e senza incanto. In entrambi i casi, laddove vi siano più offerenti, si svolge, dinanzi al giudice o a un suo delegato, una gara fra gli stessi, il che giustifica la denominazione di “asta” (in senso lato) invalsa nel linguaggio comune. Nel caso della vendita senza incanto, le offerte, previamente presentate in busta chiusa in Cancelleria, vengono poi esaminate in un’udienza all’uopo fissata, alla presenza degli offerenti. A questi è precluso il ritiro dell’offerta presentata, che dunque è vincolante (con la conseguenza che l’eventuale offerente unico sarà obbligato all’acquisto, pena la perdita della cauzione versata). Nel caso di vendita con incanto, invece, si assiste alla realizzazione di una gara immediata fra i diversi offerenti, secondo la modalità cui più tipicamente ci si riferisce, nel linguaggio comune, al parlare di “asta” (in senso stretto), con presentazione delle offerte contestualmente all’espletamento della selezione e con modalità “al rialzo”.
5 – Alla distribuzione della somma ricavata sono poi dedicati gli artt. 509 e ss. c.p.c.
Tale somma è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario. Dispone la legge (art. 510 c.p.c.) che, se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso contrario, la somma ricavata è distribuita dal giudice tra i creditori a norma delle disposizioni speciali relative all’esecuzione mobiliare e immobiliare, avuto riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti (con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti) e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti. Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti (art. 511 c.p.c.). Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile attraverso opposizione. Il giudice può, anche con la detta ordinanza, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.
REPUBBLICA DOMINICANA
AFFARI DEL MESE
ITALIA
Villa selene, Lido di Camaiore – Italia
Villa la leccia, monte pitoro – Italia
Apt. panoramic, lido di camaiore – italia
Apt in villa, lago maggiore – italia
bagno sirena, forte dei marmi – italia
LONDRA
Catherine place, west end – londra
NEW YORK CITY
MIAMI
AFFARI DEL MESE
Apt. in builDing Armani/Casa, Sunny Isles – Miami FL
Apt. in builDing “THE CRIMSON”, EDGWATER – Miami FL
Apt. in builDing “Centro”, Downtown – Miami FL
ALTA RENDITA USA
TAX LIENS & DEEDS CERTIFICATES
I nostri clienti investono negli Usa con DiapasHome in “Tax Liens or Tax Deeds Certifates” con un rendimento annuo minimo del 10% sull’investimento. L’investimento ha per garanzia (secondo le leggi di ogni singolo stato americano) le stesse proprietà immobiliari sulle quali le Contee degli Usa hanno emesso il gravame fiscale.
Scoprite come DiapasHome sviluppa per i suoi clienti l’investimento in “Tax Liens e Deeds” (gravami fiscali) negli Stati Uniti d’America.
Seguite la presentazione sotto o fate scorrere le slides.
Apt. ILLETeS, MAIORCA – SPAGNA
DIECI MOTIVI PER INVESTIRE A MAIORCA
Dott.ssa Claudia Loiacono
Maiorca, la più grande delle Isole Baleari, ha conosciuto negli ultimi decenni una crescita importante in termini di sviluppo economico, demografico e tecnologico.
Dopo un periodo di costruzione massiva lungo le coste, ha iniziato a prendere forma una normativa sempre più stretta al riguardo, così da proteggere l’ambiente e favorire l’utenza di qualità (a discapito della quantità).
1. Maiorca è l’isola della calma.
Questa è la ragione principale per sceglierla. Unisce mare, montagna e vita rurale. I collegamenti sono ottimi, il paesaggio e i suoi colori sono un piacere che si rinnova quotidianamente, permettendo di vivere la quotidianità con il sorriso, chel mondo attuale non è poco.
2. Clima
Il clima delle Baleari è un clima privilegiato. Trattandosi di isole ubicate in pieno Mediterraneo, il vento è una costante che mantiene il cielo libero dalle nuvole. I giorni di sole sono tantissimi, anche in inverno, quando le temperature scendono e talvolta arriva anche la neve. Maiorca conosce ancora le stagioni. Il suo clima è mite eccetto picchi di calore tra luglio e agosto e basse temperature tra gennaio e febbraio.
3. Turismo
Il turismo a Maiorca è in continuo aumento, tanto che ora si punta sempre più a un turismo di qualità e selettivo. La bellezza naturale si unisce a quella architettonica di palazzi e tenute rurali. In aumento il turismo che sceglie resort e agriturismi lusso in mezzo alla natura e hotel boutique a cinque stelle in palazzi maiorchini del XVII secolo totalmente ristrutturati.
4. Aeroporto
L’aeroporto di Palma di Maiorca è il terzo più importante di Spagna, dopo Madrid e Barcelona: un gran record per la piccola isola. Questo dato, insieme ai numeri di quest’estate, rende l’idea del fermento che c’è intorno. Ad agosto, dall’ Aeropuerto Internacional de Son San Juan, partiva un volo al minuto. Volano su Maiorca tutte le principali compagnie low cost e di bandiera.
5. Multietnica
Maiorca è un’isola che da sempre ha accolto in sé diverse popolazioni, senza mai perdere la propria identità. La presenza tedesca è molto forte, insieme a quella inglese. Seguono Francia, Italia e i paesi scandinavi, poi Russia e Giappone. Turisti e non. In aumento anche gli investimenti (soprattutto provenienti dal Nord Europa) in grandi proprietà, a fini personali o di business immediato.
6. Sport
Lo sport è una componente importante per la vita dell’isola. Per chi ci vive e per chi la sceglie appositamente come meta dei propri viaggi: il ciclo turismo e il trekking sono sport che hanno permesso di ampliare l’offerta in termini di attività e stagionalità. Degna di nota l’Accademia di Rafael Nadal, fondata dal tennista maiorchino di fama mondiale.
7. Nautica (eventi collegati)
Fiore all’occhiello di Maiorca è il mondo nautico. Il mare rappresenta un elemento fondamentale in ogni aspetto della vita dell’isola, e attrae a sé diversi mondi. Cantieri navali internazionali, regate (tra cui il Princesa Sofia e la Copa del Rey), il salone nautico. Servizi charter e imbarcazioni di lusso, yacht e vela.
8. Lingua
Le lingue ufficiali sono due: spagnolo e catalano. Con lo spagnolo si comunica tranquillamente con chiunque e l’inglese è sempre più diffuso. Non esistono quindi barriere linguistiche e l’integrazione è agevole.
9. Crociere
Il porto di Palma è un porto da record. In continuo ampliamento per accogliere sempre più crociere accoglie turisti in arrivo da ogni parte del mondo. In aumento esponenziale crociere americane di lusso, che fanno tappa fissa a Maiorca. Dato interessante visto che questo tipo di turismo spende tra il 30 e il 40% in più rispetto a quello europeo.
10. Ottimo momento per comprare
I dati relativi all’andamento del mercato turistico permettono di tracciare un quadro ottimista a breve, medio e lungo termine. Per questo chi ha possibilità compra. Compra per ristrutturare o rileva attività commerciali per dargli nuova vita. I costi sono accessibili, per ora, soprattutto relativamente al potenziale intrinseco che hanno. La richiesta è in aumento e i prezzi vanno adeguandosi all’aumento dell’offerta: per questo il momento opportuno è adesso.